Vietato monetizzare le ferie non godute anche se per esigenze di servizio improcrastinabili
Deroga solo per cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti dal dipendente dall'organizzazione del datore
Il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro», ritorna ad affrontare la delicata questione della monetizzazione delle ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo. Dopo aver chiarito che la fruizione del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non rientra tra le cause derogatorie del divieto di liquidazione delle ferie non fruite (si veda Enti locali e Edilizia del 27 novembre 2020), con il parere DFP n.76251/2020, pubblicato in questi giorni, viene esaminato il caso del dipendente, titolare di posizione organizzativa di un piccolo ente locale, che, per diverse e improcrastinabili esigenze di servizio, non hanno potuto godere delle ferie maturate.
I tecnici di Palazzo Vidoni, con parere DFP n. 67251/2020, ricordano che la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 (Spending review). Questo divieto è stato recepito nell'ultima tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2016-2018, in tutti i comparti di contrattazione.
Per il comparto delle Funzioni locali questa regolamentazione ha trovato la sua collocazione all'interno dell'articolo 28 e soprattutto nella dichiarazione congiunta n. 1 ove viene specificato che, sulla base delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria generale dello stato e dalla Funzione pubblica, all'atto di cessazione del servizio le ferie non fruite non sono monetizzabili salvo i casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (come il decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità). Analoga disposizione è contenuta per il personale dirigenziale nell'articolo 16 del contratto del 17 dicembre 2020 e nella relativa dichiarazione congiunta n. 2.
Per il dipartimento della Funzione pubblica non ci sono dubbi: anche la mancata fruizione delle ferie dovuta a diverse e improcrastinabili esigenze di servizio di non rientra tra le cause derogatorie del divieto di liquidazione delle ferie non fruite. Ciò in ragione del fatto che la ratio della norma è di escludere dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Pertanto, l'ipotesi esaminata, non essendo espressamente prevista come deroga alla legge, non può consentire la monetizzazione del periodo di ferie non utilizzato neanche laddove si tratti di amministrazioni di minore dimensioni organizzativa.