Webinar tributi locali, così il metodo Arera cambia i calcoli delle tariffe Tari
Proseguiamo la pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti dai partecipanti
Tra i numerosi quesiti pervenuti nel corso del webinar di Smart 24 tributi locali del 4 marzo (si veda anche Enti locali & edilizia del 5 marzo), resta dominante l'interesse per la modalità applicativa della Tari.
Quali sono i metodi di calcolo delle tariffe dopo l'Mtr Arera e la nuova disciplina sull'avvio al recupero che valorizza il ruolo della componente variabile? È possibile mantenere il vecchio metodo della quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti sulla superficie previsto dal comma 652 della legge 147/2013?
La disciplina del sistema tariffario Tari risulta essere interamente affidata alla legge 147/2013 che, al comma 651 dell'articolo 1, prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati dal Dpr 158/1999, il metodo normalizzato. Il sistema risulta articolato in due componenti tariffarie volte alla copertura dei costi fissi e dei costi variabili, come definiti dal documento di piano economico finanziario. La base imponibile assume a riferimento la superficie e i componenti del nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche mentre, per le utenze non domestiche, il parametro della superficie viene corretto dai coefficienti Kc e Kd. Quest'ultimo esprime la quantità di rifiuti che presumibilmente l'attività produce per ogni metro quadrato di superficie imponibile e si utilizza in assenza di una misurazione effettiva. Sulla possibilità di applicare criteri diversi di pesatura, va richiamata la sentenza del Tar Piemonte n. 945/2016 sui parametri per la determinazione della quota variabile della tariffa Tari. Il riferimento come base imponibile agli "svuotamenti", anziché alla superficie imponibile, si mostra complessivamente in linea con la normativa di riferimento. Un'opzione che ha dato forma alla cosiddetta Tari puntuale senza la necessità di adottare il corrispettivo.
Il successivo comma 652 definisce i confini di manovra della potestà tariffaria dell'ente locale che, nel rispetto del principio inquinatore-pagatore può:
• applicare i criteri del comma 651 che rinvia al metodo normalizzato del Dpr 158/1999;
• commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Quest'ultima disposizione permette ai comuni di calcolare le Tari nella storica modalità che applica come unico criterio la superficie, anche senza la distinzione quota fissa e quota variabile.
L'avvento della deliberazione Arera 443/2019 non ha mutato lo scenario sopra descritto anche se l'eventuale assenza di una componente variabile complica gli obiettivi di premialità sottesi al metodo. Il nuovo Mtr si occupa della determinazione dei costi efficienti senza pronuncia sul metodo tariffario, limitandosi a confermare il metodo normalizzato e a stabilire che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale presenti prima dell'adozione del provvedimento, è necessario fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.
La riclassificazione dei costi del nuovo Mtr favorisce l'incremento della quota variabile per incentivare la premialità. La nuova disciplina dell'avvio al recupero prevista dal decreto legislativo 116/2020 rafforza il solco tariffario basato sulla valorizzazione della componente variabile, tanto da prevedere l'intera disapplicazione della stessa nel caso di comunicazione di uscita dal pubblico servizio.
È ragionevole concludere per la possibilità di mantenere la superficie e la correlata produzione media anche se non va sottaciuto che non permette la piena attuazione delle strategie collegate ai benefici da riconoscere sulla quota variabile della tariffa, in relazione ai comportamenti virtuosi dell'utente. Per questa ragione sarà comunque necessario prevedere un driver in grado di garantire l'applicazione delle riduzioni fondate sula produzione dei rifiuti.