Amministratori

Consiglieri comunali, per il Tar Piemonte accesso a tutto persino ai Cud dei dipendenti

Non sono opponibili limitazioni connesse all'esigenza di assicurare la riservatezza dei dati e il diritto alla privacy dei terzi

di Pietro Alessio Palumbo

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. I consiglieri sono comunque tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Invero il diritto in argomento è stato oggetto di notevoli "oscillazioni" giurisprudenziali con particolare riguardo ai limiti del suo esercizio, pur nella considerazione, imprescindibile, del ruolo democratico e rappresentativo occupato dal componente dell'organo assembleare in parola. Orbene con la recente sentenza n.215/2021 il Tar Piemonte ha "allargato" notevolmente i limiti citati, spingendo il perimetro delle prerogative informative del consigliere comunale fino a ricomprendere persino i Cud e i fascicoli personali dei dipendenti comunali.

La vicenda
Un consigliere di minoranza chiedeva agli uffici del comune la documentazione contabile di alcune opere pubbliche insieme ai relativi dati di sintesi del protocollo informatico, ossia numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto, sia mediante la visione sia mediante il rilascio di copia cartacea. Il consigliere inoltre chiedeva espressamente l'accesso ai Cud ossia alla certificazione dei redditi da lavoro di due dipendenti del Comune, e a tutti i documenti, contenuti nei fascicoli personali dei due impiegati, relativi al trattamento economico e alla carriera. L'Amministrazione comunale serbava silenzio sulle richieste de quo; dal che il consigliere si rivolgeva al Tribunale amministrativo competente sottolineando su tutto il suo diritto ad accedere a "qualsiasi" documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento delle funzioni in carico.

La visione "concessiva" del Tar piemontese
Orbene l'articolo 43 del Testo unico degli enti locali attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, "proficue" all'espletamento della carica. In proposito il Tar torinese richiama quella parte della giurisprudenza che delinea questo diritto affermando come esso sia direttamente funzionale, non tanto all'interesse del consigliere comunale (o provinciale), quanto alla "cura" dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito. Su quest'onda i consiglieri comunali sarebbero portatori di un diritto di accesso "incondizionato" a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni. Ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena "consapevolezza", la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio. E non meno per promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

...anzi l'"utile" supera anche il "riservato"
Da quanto espresso conseguirebbe per un verso, che sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di "controllo dell'ente", attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale. Per altro verso, dal termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del Dlgs 267/2000, discenderebbe che non può riscontrarsi alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporterebbe in realtà l'estensione di tale facoltà d'informarsi, a "qualsiasi atto" ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni in questione. Anzi secondo il Tar piemontese è nel giusto quella giurisprudenza secondo cui il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura "riservata" delle informazioni personali, ciò in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio.

Unici "paletti": No richieste generiche o che "appesantiscano" eccessivamente gli uffici
In definitiva per il Tar torinese gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si riscontrerebbero, per un verso, nel fatto che esso dovrebbe avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali; e per altro verso, nella circostanza che esso non si sostanzi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative. Ciò, fermo restando in ogni caso, che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto dall'amministrazione coinvolta, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.
Per il Tar Torino non c'è privacy che tenga: visionabili anche Cud e fascicoli personali
In particolare secondo il Tar torinese i documenti dovrebbero, invero, essere esibiti nella loro versione "integrale", di modo da consentirne una conoscenza completa. In caso contrario verrebbe legittimata una sorta di filtro da parte dell'amministrazione all' "ampio" e "incondizionato" diritto del consigliere comunale, previsto all'articolo 43, del Dlgs n. 267/2000, ad ottenere "tutte le notizie e le informazioni", in possesso del Comune, utili all'espletamento del mandato. Ma non è tutto. Per il Tar piemontese destituita di fondamento è inoltre l'obiezione del Comune secondo cui i documenti richiesti (in particolare i Cud e i fascicoli personali dei dipendenti) non sarebbero ostensibili perché rigorosamente personali e come tali soggetti alla stringente tutela in materia di privacy. Ma per il Tar piemontese tuttavia nessun dubbio: non sono opponibili limitazioni connesse all'esigenza di assicurare la riservatezza dei dati e il diritto alla privacy dei terzi, atteso che, con riferimento all'esercizio del diritto in esame, tale esigenza è efficacemente salvaguardata dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo43 , che impone al consigliere comunale il segreto ove la pretesa ostensiva abbia ad oggetto atti che incidono sulla sfera giuridica di terzi.

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