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Partecipate, al via il terzo piano di razionalizzazione

Entro il prossimo 31 dicembre scade l'adozione della delibera di ricognizione delle partecipate pubbliche

di Ciro D'Aries

Entro il prossimo 31 dicembre scade l'adozione della delibera di ricognizione delle partecipate pubbliche – dirette e indirette - possedute al 31.12.2019, in base all'articolo 20 del Tusp, con la predisposizione, se del caso, di uno specifico piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. La scadenza rappresenta il terzo appuntamento «ordinario», rispetto alla razionalizzazione straordinaria prevista dall'articolo 24 del Tusp del 2017.

Le prescrizioni legislative
La delibera - da trasmettere alla struttura Mef di cui all'articolo 15 del Tusp nonché alla Corte dei conti - deve essere corredata da una relazione tecnica con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei vari aspetti in cui si articola la "razionalizzazione" adottata dall'ente, nonché una specifica relazione sull'attuazione dei piani precedenti, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti.
La razionalizzazione è obbligatoria laddove siano ravvisabili, per le diverse partecipate, specifici "indizi" elencati dal comma 2 dell'articolo 20 del Tusp:
• partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dal dall'articolo 4 del Tusp;
• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (salvo dimostrare la "convenienza" al loro mantenimento con adeguate e approfondite motivazioni);
• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (infatti, è "scaduto" il precedente valore di 500.000 stabilito dal comma 12-quinquies dell'articolo 26 del Tusp);
• partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del Tusp.

I criteri di redazione del piano
Per il piano ordinario, salvo il caso di attività non ammesse, valgono sostanzialmente i principi di efficacia, efficienza ed economicità che gli enti soci devono perseguire nella gestione delle proprie partecipate, portando, gli enti stessi, a valutare quali modalità intraprendere, tra cui:
■ un processo di razionalizzazione "economica" valutando su quali leve esercitare la razionalizzazione stessa, come ad esempio: contenimento dei costi, nuove modalità di acquisto di beni e servizi, riorganizzazione della società interessata eccetera. Questo processo deve essere messo in collegamento con i commi 5 e 6 dell'articolo 19 del Tusp che impongono agli enti soci di fissare specifici obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso di funzionamento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
■ operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, la liquidazione ovvero la cessione della partecipazione.
È evidente come una partecipazione debba essere continuamente monitorata, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di «convenienza complessiva» tale da renderla idonea ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; infatti, stando al tenore della norma (articolo 4 del Tusp) nonché alle varie indicazioni della Corte dei conti, una partecipazione deve essere «strettamente necessaria» per il raggiungimento di finalità istituzionali dell'ente socio. E ciò è da provare, innanzitutto, attraverso il collegamento degli obiettivi strategici dell'ente, e di cui al proprio Dup, con gli obiettivi da assegnare alla società – soprattutto di controllo e in house providing (articolo 19, commi 5 e 6, del Tusp). Non può essere l'attività della controllata, anche se rientra nell'elenco di cui all'articolo 4 del Tusp, a giustificare il mantenimento della Partecipazione ma la sua stretta strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente socio.
I principi sottostanti al piano
Il piano di razionalizzazione, ricordiamo, è sottostante ai tre principi cardine della Legge Madia: efficiente gestione delle partecipate, tutela e promozione della concorrenza e riduzione della spesa pubblica e gli stessi principi devono rappresentare i fari da seguire per far luce sulla gestione delle partecipazioni pubbliche a partire dall'organizzazione interna all'ente che deve essere adeguata - e non improvvisata o sporadica - mentre in nessun caso la gestione delle partecipate pubbliche può essere svolta in violazione della concorrenza e il mercato e comportare una spesa pubblica oltre quella ritenuta necessaria in confronto al mercato. In questa visione si intravede lo stretto collegamento normativo tra Legge Madia, codice degli appalti, in particolare gli articoli 5 e 192 del Dlgs 50/2016, e il sistema dei controlli interni introdotto dal Dl 174/2012.

Il modello da inviare alla corte dei conti
Circa i modelli da utilizzare per la revisione ordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente (articolo 20 del Dlgs 175/2016) dovrebbero valere quelli orami consolidati, rappresentati dai modelli resi disponibili dal Mef già per il primo piano ordinario e condivisi con la Corte dei conti (Linee Guida per la Revisione periodica e il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche) nonchè quelli allegati alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 22/2018. In tal senso si attende conferma ufficiale.

Le sanzioni
La non osservanza delle misure di comunicazione dei piani ovvero la loro mancata adozione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 500mila salvo l'ulteriore danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Per gli enti soci la scadenza del 31.12.2020 rappresenta un'importante occasione per mettere sotto analisi le diverse partecipazioni, evitando che il Piano possa costituire una mera formalità, anche in considerazione dei tanti rilievi nel frattempo formulati dalle diverse sezioni della Corte dei conti e del Mef sui piani già presentati. Utile a riguardo sarà il necessario coinvolgimento dei vari soggetti dell'ente tramite il proprio ufficio partecipate sino ad arrivare alla delibera del consiglio comunale corredata dal parere dei revisori.

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