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Danno erariale, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre da quando è concreto e attuale

Il «fatto dannoso» è identificato nel momento della diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato

di Pietro Verna

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria, previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» («Il diritto al risarcimento del danno si prescrive […] in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta»), decorre da quando il danno è divenuto certo, concreto e attuale. Lo prevede l'articolo 2935 del codice civile secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In questi termini la Corte dei conti sezione centrale di appello, con la sentenza n. 37/2021, ha respinto l'eccezione della prescrizione dell'azione di responsabilità sollevata dal rettore e dal responsabile del centro comunicazione e marketing dell'Università di Siena contro la pronuncia con la quale la Corte dei conti Toscana aveva condannato gli stessi a rispondere del danno erariale pari a euro 17.473,33 procurato all'ateneo.

Ciò per aver autorizzato, con mandato di pagamento 5 dicembre 2011, l'acquisto di 300 copie del volume dal titolo «Tra diritto e storia - studi in onore di Luigi Berlinguer», in violazione dell' articolo 74, comma 1, lettera a), del Dpr 371/1982 «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria», ai sensi del quale «tutte le spese per pubblicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio d'istituto».

La sentenza
Dinanzi alla Sezione Centrale di appello i ricorrenti hanno difeso la finalità dell'iniziativa ( «promuovere in Italia e in Europa gli studi giuridici dell'Università di Siena») ed eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione erariale: a loro dire, il danno sarebbe avvenuto quando l'ateneo aveva formulato la richiesta di acquisto (11 gennaio 2006), e non il giorno del pagamento (5 dicembre 2011).
Il Collegio ha disapprovato le modalità dell'acquisto effettuato con «una procedura del tutto singolare […], in spregio del fondamentale canone della buona amministrazione (articolo 97 della Costituzione)» e ha ritenuto infondata l'eccezione della prescrizione dell'azione risarcitoria « poiché il pagamento è stato effettuato [il] 5 dicembre 2011, ed essendo intervenuta la notifica degli inviti a dedurre nel mese di novembre 2016 […], l'azione risarcitoria deve ritenersi tempestivamente esercitata». La corte ha confermato, infatti, il proprio orientamento univoco secondo il quale il «fatto dannoso» previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 è identificato nel momento della diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato, ossia quando il danno si è «concretamente» realizzato (Corte dei conti d'appello, I sezione centrale n. 142/2020, II sezione centrale n. 100/2020 e III sezione centrale n. 171/2020). Orientamento che la Corte dei conti ha costantemente ribadito. Lo ha fatto evidenziando che:
• l'individuazione del giorno da cui inizia la decorrenza della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare (Corte dei conti, sentenza n.14/2011/QM: per dare inizio al periodo prescrizionale, non è sufficiente il semplice compimento di una condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, ma occorre anche che questa condotta produca effetti lesivi, in particolar modo nelle ipotesi in cui l'azione/omissione e l'effetto lesivo, siano temporalmente ascrivibili a periodi diversi);
• l'inizio della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, «anche nel caso in cui il danno sia la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà» (Corte dei conti sentenza n. 5/QM/2007);
• la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il «fatto dannoso» e questa data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso (Corte dei conti, sezioni riunite sentenza n. 12/1997; Corte dei conti d'appello, sentenza n. 634/2010).
Principi che rispecchiano la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 23763/2011 e n. 5831/2007) a mente della quale: (i) il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento la cui certezza e attualità integra la responsabilità; (ii) il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

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