Prevenzione incendi, in arrivo regola ad hoc anche sui depositi per i rifiuti
Controlli dei Vigili del Fuoco anche su siti di stoccaggio e trattamento. Ok alla nuova regola «verticale»
Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi è stata approvata la Regola tecnica verticale (Rtv) per i siti di stoccaggio dei rifiuti. La Rtv sarà inglobata nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e marcerà verso la Gazzetta ufficiale solo dopo aver assolto agli obblighi informativi previsti dall'Ue. Occorre, però, un altro passaggio obbligato: i siti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti devono entrare a far parte dell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, andando a costituire l'ottantunesimo punto dell'elenco. La modifica, con integrazione, dell'Allegato I al Dpr 151 del 2011 è stata predisposta e la bozza con il nuovo elenco è stata anch'essa licenziata in Ccts il 30 settembre.
Più nel dettaglio, il punto 81 introduce gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dal D.Lgs. 152/06 (articolo 183), di superficie lorda complessiva superiore a 3mila mq o al chiuso di superficie superiore a mille mq e con presenza di rifiuti combustibili in quantità superiore a 5mila kg. La nuova Rtv, una volta entrata nel Codice, sarà cogente. «La "Rtv rifiuti" non potrà godere di un doppio binario come altre Rtv in quanto non è mai esistita una regola tecnica cogente in materia di rifiuti; presumo che ci sarà una fase transitoria per l'entrata in vigore, ma gli impianti esistenti già dotati di Cpi/Scia non si dovranno adeguare, se non in occasione di future modifiche sostanziali», spiega Marco Di Felice, ingegnere, componente effettivo del Ccts e membro del gruppo di lavoro Sicurezza del Cni. La Rtv si applicherà – si legge nella bozza - «a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq».
Il perimetro del campo di applicazione, rispetto alle ipotesi iniziali, è stato ristretto. «È stato giusto escludere i depositi di rifiuti inerti, perché non presentano rischio incendio, e di rifiuti radioattivi, in quanto i materiali radioattivi non possono essere classificati "rifiuti"; corretto anche escludere i piccoli centri di raccolta fino a 3000 mq, che non si sarebbero più potuti insediare negli ambiti fittamente urbanizzati», commenta l'ingegnere. Secondo il Cni non mancano alcune criticità: «Dalle simulazioni eseguite dal Cni – aggiunge Di Felice - è emerso che le principali criticità saranno legate alle cosiddette separazioni tra gli stoccaggi, cumuli e depositi. Giustamente i Vvf si sono voluti cautelare (in soluzione conforme) imponendo rigide tabelle che regolano le distanze tra depositi di rifiuti combustibili, per evitare gli inneschi a distanza per irraggiamento. Con il Cni abbiamo però dimostrato che queste distanze sono piuttosto cautelative, con un ampio margine tra la soluzione conforme (tabellare) e la potenziale soluzione alternativa, sviluppata con metodo analitico». Più nel dettaglio – aggiunge - «abbiamo confrontato le distanze tabellari con le distanze ricavate con metodo analitico, evidenziando che il margine di sicurezza è molto cautelativo: si potevano correggere al ribasso quasi tutte le distanze tabellari. Ci consoliamo pensando che i bravi progettisti si destreggiano bene con le soluzioni alternative».
Per gli stoccaggi all'aperto la valutazione delle distanze di separazione è centrale nell'ambito della misura "compartimentazione". Nello specifico, la Rtv prevede, in soluzione conforme, due metodi per calcolare le distanze di separazione. Un primo metodo è quello tabellare, introdotto dalla Rtv, per cui si giunge a definire la distanza di separazione tra stoccaggi e quella tra stoccaggi e confini o costruzioni interne all'attività. Oppure, ancora, tra stoccaggi e aree all'aperto destinate alle lavorazioni. Le variabili per la definizione delle distanze sono tre: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone anche rigide condizioni geometriche e dimensionali per gli stoccaggi.
L'altra metodologia rimanda direttamente alla procedura analitica della Rto (capitolo S3), precisando che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq. Quest'ultimo metodo risulta di difficile applicazione in assenza di precisazioni su come la procedura analitica della Rto vada adattata al caso specifico degli stoccaggi all'aperto. «I depositi hanno una configurazione dinamica e non è sempre semplice individuare gli elementi radianti ed il bersaglio», commenta ancora Di Felice, che aggiunge: «Il tema degli stoccaggi all'aperto è stato sdoganato dalla Rtv rifiuti, ma dovrà essere necessariamente ripreso per tutti i depositi all'aperto di materiali combustibili che sempre più spesso congestionano i piazzali delle nostre industrie. Abbiamo anche chiesto ai Vvf un tavolo di lavoro per una Rtv sui depositi all'aperto di materiali combustibili, che soffrono di grande disparità di trattamento, in funzione del progettista o del funzionario Vvf che cura l'istruttoria».
Dunque, per le distanze di separazione tra gli stoccaggi all'aperto probabilmente bisognerà spesso ricorrere a soluzioni alternative (esplicitamente ammesse dalla bozza di Rtv). «Come detto più volte in Ccts, la buona taratura di una Rtv si vede dal numero di soluzioni alternative a cui il progettista sarà indotto a ricorrere. Mi spiego: se per conciliare le esigenze di sostenibilità industriale si deve progettare molto spesso con soluzioni alternative, significa che le soluzioni conformi proposte dalla Rtv/Rto sono eccessivamente restrittive e non rispondenti alle reali necessità produttive; è difficilmente applicabile una tabella che impone distanze di separazione tra cumuli di rifiuti che superano anche i 30 metri», riferisce ancora l'ingegnere. La Rtv induce inoltre a considerare gli importanti concetti di compatibilità tra rifiuti e di categorie omogenee.
A spiegarne il significato è ancora Marco Di Felice: «Nelle prime bozze – riferisce – era stato introdotto un criterio di classificazione dei rifiuti molto pesante, basato anche su criteri (tossicità, infettività, cancerogenicità, corrosività, ecc.) che poco attengono al rischio incendio; si sarebbero creati molti problemi di accettabilità del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento, ma soprattutto si sarebbero snaturati i criteri di classificazione propri del Codice. Quindi il problema degli stoccaggi non riguarda la tipologia dei rifiuti ma la loro compatibilità, per evitare che materiali e sostanze diverse, qualora messe in contatto ed ammassate, diano luogo a reazioni esotermiche o alla formazione di composti instabili o pericolosi».
Il testo della regola tecnica verticale sui siti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti