Personale

Tempi stretti e rischio ritardi per la firma sui decentrati

Enti chiamati a costituire il fondo per il salario accessorio e avviare il tavolo per la firma dell'accordo

di Corrado Mancini

Ai blocchi di partenza la contrattazione decentrata integrativa 2021. Le amministrazioni locali sono chiamate a costituire tempestivamente il fondo per il salario accessorio del personale all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo, potendo in caso di ritardata stipula procedere, in via provvisoria, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili, nonché dei limiti stabiliti dall'articolo 40, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001. Questo è l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, fra le altre, nella delibera n. 86/2020 della sezione regionale di controllo per la Puglia.

Infatti la giurisprudenza contabile ha precisato, in relazione alle risorse decentrate, che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali (l'individuazione a bilancio delle risorse; la costituzione del "Fondo"; l'individuazione delle modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato) e che solamente nel caso in cui, nell'esercizio di riferimento, siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015; Sezione regionale di controllo per il Veneto delibera n. 263/2016; Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, delibera n. 51/2016).

La stipulazione del contratto decentrato costituisce il titolo giuridico indispensabile per la legittima erogazione delle varie risorse connesse alla contrattazione decentrata, la mancata tempestiva sottoscrizione del contratto decentrato impedisce il perfezionamento dell'obbligazione, presupposto indefettibile per il pagamento delle varie indennità e retribuzioni finanziate con il fondo del salario accessorio, con la conseguenza che la sua mancata stipula ne impedisce la ripartizione.

La costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza (Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 7/2019).

In questo senso è necessario evidenziare come l'armonizzazione contabile imponga di stipulare anzitempo (nella prima parte dell'esercizio in corso o comunque entro l'anno di riferimento) l'accordo decentrato, o la pre-intesa, al fine di poter erogare le risorse destinate ai dipendenti e come la così dedda "contrattazione tardiva" (e tale è già quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento) costituisca una prassi diffusa, costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile che ha ripetutamente manifestato forti dubbi in ordine alla liceità di contratti collettivi integrativi tardivi, in particolar modo se conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamento dei vari istituti (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione. 86/2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione. 287/2011; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016).

La portata retroattiva risulta difficilmente conciliabile con lo scopo e la funzione della contrattazione decentrata, consistente nel determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse. Ancora più, nell'ipotesi in cui la stipulazione del contratto decentrato sia finalizzata a individuare la destinazione delle risorse di parte variabile, le quali, a differenza di quelle stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità, si caratterizzano per la loro eventualità e variabilità e hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del "Fondo".

Pertanto, conclusivamente, alla luce della disciplina e della pacifica giurisprudenza contabile sopra richiamata, al fine di evitare le conseguenze negative di una contrattazione integrativa tardiva, specie con riferimento alla ripartizione delle risorse variabili, il "Fondo" deve essere anzitempo costituito (nella prima parte dell'esercizio), il contratto decentrato deve essere tempestivamente sottoscritto, e appare di dubbia legittimità la cd. «contrattazione tardiva».

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