Urbanistica

Incostituzionale il Piano Casa della Puglia per il 2022

Tutti i titoli edilizi autorizzativi perfezionati o rilasciati nell'anno vengono meno

di Pippo Sciscioli

Doppio colpo della Corte costituzionale che in due mesi ha dichiarato incostituzionali alcune leggi della Regione Puglia in materia di urbanistica ed edilizia, sia residenziale che produttiva. Con tutto ciò che ne deriva in termini di retroattività delle sentenze della Consulta sulle pratiche giacenti presso i Comuni o già autorizzate.

Edilizia residenziale
Cominciamo dalla sentenza n. 17/2023 che ha disposto l'incostituzionalità degli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 38/2021 con cui la Regione Puglia aveva disposto l'ottava proroga, in oltre dieci anni, del Piano Casa, nata legge come straordinaria, che consentiva ampliamenti volumetrici di fabbricati esistenti o da demolirsi e ricostruirsi in deroga ai vincoli dei piani regolatori dei Comuni e ai limiti di densità edilizia del Dm 1444/68.
Effetti: tutti i titoli edilizi autorizzativi perfezionati o rilasciati nel 2022 vengono meno.
La motivazione alla base della drastica decisione della Consulta è individuabile, prima ancora che nella violazione degli standards urbanistici, nel contrasto con il principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio e nel suo doveroso rispetto come condizione del rilascio di autorizzazioni che riguardino la sua trasformazione. Tale principio deriva dall'articolo 41-quinquies della legge 1150/1942 (che costituisce ancora la legge urbanistica fondamentale del nostro Paese) che richiede la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio comunale per cui ogni intervento puntuale di trasformazione deve trovare collocazione nel Prg e nella quantità di standards urbanistici da garantire così come richiesti dal Dm 1444/1968.
Eventuali deroghe sono ammesse o in casi eccezionali per interventi singoli (si pensi al permesso di costruire in deroga all'articolo 14 del Dpr 380/2001 per opere di interesse pubblico o all'articolo 8 del Dpr 160/2010 per impianti produttivi alle condizioni fissate) o a caratteri generali, come appunto i Piani Casa, purchè temporalmente limitate e non volte ad introdurre una disciplina derogatoria stabile. Regola che evidentemente non ha rispettato la Puglia che, secondo la Corte, avrebbe trasformato, in oltre dieci anni, in stabile una legge che invece sarebbe dovuta rimanere transitoria.
Il reiterare indefinito delle proroghe ha determinato, in concreto, il prolungato sacrificio degli strumenti urbanistici comunali e lo svuotamento del potere di programmazione ordinata del territorio in capo ai Comuni, con la compromissione dell'imprenscindibile visione di insieme degli interessi pubblici e privati propria del governo del territorio.

Edilizia produttiva
Sostanzialmente, con le analoghe motivazioni (violazione dei limiti di densità edilizia del Dm 1444/1968 a tutela del primario interesse all'ordinato sviluppo urbano) la Consulta, con la sentenza n. 240/2022, aveva precedentemente dichiarato incostituzionali alcuni articoli delle leggi pugliesi 39/21 e 3/22, in tema ampliamenti di opifici produttivi in variante agli strumenti urbanistici comunali in base all'articolo 8 del Dpr 160/2010.
Si consentiva, in sostanza, agli sportelli unici per le attività produttive di autorizzare incrementi volumetrici o di superfici coperte di capannoni esistenti senza alcun limite, in un caso, previo parere della Regione/Provincia, conferenza di servizi e approvazione del consiglio comunale e, nell'altro, direttamente ma fino al 20 per cento dell'esistente, con un semplice provvedimento unico.

Conseguenze
Come è noto, in bae al combinato disposto dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30 della legge 87/1953 la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti per i quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante: stante l'effetto retroattivo dell'annullamento, la pronuncia di incostituzionalità trova il limite nei soli rapporti esauriti., in relazione ai quali sia divenuta irretrattabile la regula iuris del caso concreto, perché dettata da un giudicato formatosi nell'applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità ovvero perché cristallizzata per effetto dell'intervenuta decadenza processuale o sostanziale o dell'intervenuta prescrizione della situazione giuridica soggettiva concretamente rilevante. Secondo la consolidate giurisprudenza amministrativa la realizzazione di opere edilizie, di per sé, non è idonea a configurare un rapporto esaurito, in quanto, da un lato, la legittimità delle relative opere non è ancora accertata con sentenza passata in giudicata, dall'altro, non si ravvisa alcuna ipotesi di decadenza dell'Amministrazione dal potere di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia, non soggetto a limiti temporali per il suo esercizio. In altre parole, l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. Restano comunque i possibili poteri di annullamento in autotutela dei titoli edilizi medio tempore perfezionatisi da parte della Pa o per via giudiziaria, ma qualora ne ricorrano i presupposti.

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