Fisco e contabilità

Nuovi controlli contabili per le partecipazioni pubbliche

Rispetto al passato si fa chiarezza sui parametri delle verifiche e sui loro esiti

di Andrea Giordano (*)

Il principio di concorrenza orienta il sistema dei controlli. A dimostrarlo è la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), che, nel «promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di…migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici», rivisita la funzione di controllo della magistratura contabile rispetto alla costituzione delle società a partecipazione pubblica o all’acquisizione di partecipazioni sociali da parte di soggetti pubblici.

L’articolo 8, lettera h), della legge di riforma fissa, come principio e criterio direttivo, quello di prevedere «sistemi di monitoraggio dei costi» che consentano il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e promuovano la qualità, l’efficienza e l’efficacia della gestione dei servizi pubblici.

Coerentemente l’articolo 11 prevede l’invio delle delibere di costituzione di società alla Corte dei conti, cui spetta di esprimere un “parere” entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto rispetto a quanto disposto dagli articoli 4, 5, commi 1 e 2, 7 e 8 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; in caso di parere negativo, se l’amministrazione ritiene di egualmente procedere, è tenuta a motivare le ragioni per cui intenda discostarsi dall’avviso del giudice contabile.

Occorre chiedersi se dalla novella discenda l’effettiva promozione del valore “concorrenza”.

Rispetto al passato si fa chiarezza sui parametri del controllo e sui suoi esiti; e la chiarezza delle norme condiziona l’efficienza dei controlli e la loro strumentalità rispetto al principio pro-concorrenziale.

I “pareri” del giudice contabile non sono, tuttavia, vincolanti: sono superabili e, così, vanificabili da (pur motivati) dissensi delle amministrazioni. Giungono ad atti deliberativi già adottati, quando è troppo tardi per prevenire la maladministration.

Fanno leva sui lati e generali parametri del nuovo articolo 5 del Testo unico, che, nel richiamare gli articoli 4, 7 e 8 (insieme ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 5), si limita a un particolare riferimento alla «sostenibilità finanziaria» e alla «compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità».

Un diverso modello di controllo meglio avrebbe preservato il principio di efficienza (si pensi all’ipotesi di una delibera di accertamento delle irregolarità antecedente al perfezionamento dell’atto o alla declinazione del controllo concomitante sulla falsariga dell’articolo 22 decreto-legge 76/2020). E, di effetti concorrenziali della riforma, non sembra potersi parlare né in un’ottica di raccordo del controllo di cui all’articolo 5 del Testo Unico con gli altri controlli disegnati dal corpo normativo (si pensi al rapporto con l’articolo 20, comma 2, o con l’articolo 11, comma 3, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), né di sintesi dello stesso con il coacervo dei controlli, pubblicistici e privatistici, cui restano soggette le società a partecipazione pubblica.

Una funzione “consultiva” che, pur dovendo promuovere il principio – di rilevanza unionale – della concorrenza, possa (astrattamente) consentire (motivate) deroghe alle norme degli stessi Trattati europei, alla disciplina sugli aiuti di Stato e ai vincoli di cui all’articolo 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica o che comunque, pur dovendo prevenire, rimette a controlli successivi (quello di cui all’articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) l’intervento moralizzatore, finisce per allontanare la disciplina delle società partecipate dai paletti imposti dal diritto positivo e, prima ancora, dall’etica pubblica.

Una funzione che si aggiunge alla moltitudine delle altre senza troppo innovare in meglio, anzi ingenerando la (erronea) convinzione che ci si possa (motivatamente) discostare da disposizioni cogenti (in ipotesi segnalate in sede di parere), merita di essere ponderatamente rimeditata secondo un disegno sistematico che riordini gli atomistici momenti di controllo nel mosaico dell’ordinamento.

(*) Magistrato della Corte dei conti e componente del Comitato scientifico dell’Igs

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©