Progettazione

Superbonus e prevenzione incendi, conto alla rovescia per le nuove regole sui condomini

Con la fine dello stato di emergenza pandemica entreranno in vigore dal 30 settembre prossimo i nuovi obblighi per gli edifici abitativi di oltre 24 metri di altezza antincendio

di Mariagrazia Barletta

Dal 30 settembre 2022 nasce per i condomìni un nuovo obbligo da rispettare in caso di interventi legati al Superbonus e alle altre agevolazioni del settore edile. A partire da questa data, per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri bisognerà infatti redigere una valutazione del rischio incendi ogni volta che si realizzeranno modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, agli isolanti termici o acustici e anche in caso di rimaneggiamento degli impianti. Il nuovo adempimento viene "scongelato" con la chiusura, il 31 marzo, dello stato di emergenza pandemico. In mancanza di proroghe, infatti, il termine dello stato di emergenza ha tra i vari effetti anche quello di far entrare in vigore i contenuti dell'allegato tecnico del decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019.

Più precisamente, entreranno in vigore le nuove misure che obbligano i condomìni a prevedere alcuni accorgimenti di prevenzione incendi e ad attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un'eventuale emergenza dovuta ad un incendio. Rientra tra le misure preventive previste nell'allegato, l'obbligo di valutazione del rischio incendi da redigere quando si attuano modifiche ai rivestimenti, agli impianti, alle finiture e agli isolanti. Il nuovo onere (che pesa sugli amministratori) riguarda appunto i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri. Si considera l'altezza antincendio così come definita dal Dm del ministero dell'Interno «Termini e definizioni» del 1983, ossia l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile (o agibile) fino al piano esterno più basso (ad esempio la strada). Va ricordato che l'allegato tecnico del Dm 25 gennaio 2019 doveva entrare in vigore il 6 maggio del 2020 (90 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta"). Questa scadenza è slittata per effetto del Dl Agosto (Dl 104 del 2020) che ha disposto l'entrata in vigore delle nuove misure di prevenzione e organizzativo-gestionali trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza.

Valutazione del rischio: obbligo di comunicazione ai Vigili del Fuoco
L'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come accade per tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm del 2019, deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Lo si fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, adempimento che per gli edifici di civile abitazione soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco va ripetuto con cadenza decennale. Va ricordato infatti che dallo scorso 7 ottobre non esistono più per i condomìni le scadenze cosiddette "una tantum". Il 7 ottobre 2021 è terminato infatti il periodo transitorio che il regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011) ha disegnato su misura per tutte quelle attività che prima della sua entrata in vigore erano state autorizzate tramite un Certificato di prevenzione incendi (Cpi) cosiddetto "una tantum", ossia valido a tempo indeterminato, senza necessità di rinnovo. Dal 7 ottobre 2021 tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, e tutti quelli soggetti a controllo, rientrano nell'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Valutazione del rischio e requisiti antincendio delle facciate
Quando la valutazione del rischio prende in esame la sostituzione di finiture, le nuove coibentazioni termiche, e qualsiasi altro intervento che possa incidere sulla sicurezza antincendio delle facciate, è necessario verificare tre fondamentali requisiti richiesti anche dallo stesso Dm 25 gennaio 2019. Più nel dettaglio, in fase di progetto bisogna scongiurare il rischio che un eventuale incendio possa propagarsi ai compartimenti adiacenti a quello di primo innesco per mezzo della facciata, delle sue bucature, cavità verticali o interstizi. Va limitata la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine esterna, dunque, vanno considerate sia l'esposizione diretta alle fiamme che la propagazione per irraggiamento. Infine, bisogna pensare alle fasi dell'esodo e all'intervento delle squadre di soccorso: è fondamentale che tali azioni non vengano compromesse in alcun modo dalla caduta di parti della facciata (frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate).

Valutazione obbligatoria anche con rifacimento della facciata sotto il 50%
Alcune misure del Dm 25 gennaio 2019 sono andate in vigore già dal 6 maggio 2020. In particolare, da tale data è obbligatorio, per i condomìni soggetti a controllo, soddisfare i tre requisiti di sicurezza antincendio delle facciate in caso di rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate dello stabile. Ora questo adempimento si allarga perché l'obbligo della valutazione del rischio per la sicurezza antincendio delle facciate scatta indipendentemente dalla percentuale di superficie interessata dai lavori e anche per la semplice modifica alle finiture.

Attenzione alle modifiche rilevanti
Va ricordato, inoltre, che per ogni intervento da attuare nei condomìni soggetti agli adempimenti del Dpr 151 del 2022, bisogna capire se la modifica è rilevante o meno ai fini della sicurezza antincendio e verificare se è considerata sostanziale da specifiche norme tecniche. In caso affermativo occorre capire se c'è aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Se le modifiche non sono sostanziali, queste vanno documentate al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Se le modifiche sono invece sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza, occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al Comando provinciale. Se non c'è aggravio allora alla Scia bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio. L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell'allegato IV al Dm 7 agosto 2012. L'allegato, tra l'altro, classifica come rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.

Le nuove norme sulla sicurezza antincendio delle facciate
Attualmente esiste un importante riferimento per la progettazione antincendio delle facciate, tra l'altro richiamato anche dal Dm 25 febbraio 2019. Si tratta delle linee guida emanate con la lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco. Bisogna però stare attenti perché le linee guida del 2013 saranno presto soppiantate da un decreto del ministero dell'Interno dedicato alle chiusure d'ambito. Lo schema di Dm ha infatti terminato la sosta di tre mesi a Bruxelles e ora si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nella bozza notificata in Commissione europea, tra l'altro, si prescrive l'impiego di materiali del gruppo "Gm0" di reazione al fuoco in facciata, ossia di materiali incombustibili in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro che abbiano funzione di compartimentazione. Tali fasce, di almeno un metro di sviluppo, devono essere costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco "E 30 ef" o, se portanti, "RE 30 ef" (il suffisso "ef" indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno).

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