Appalti

Bonus casa e Soa, negli appalti privati attestazioni dal perimetro ridotto

Lo scopo dell’obbligo di Soa secondo il Consiglio superiore è di garantire la professionalità delle imprese non di replicare nei lavori privati il meccanismo di attestazione tipico dei lavori pubblici

di Giuseppe Latour

Le regole sugli attestati Soa, tipiche degli appalti pubblici, non andranno applicate in maniera identica al mondo degli appalti privati, in caso di accesso ai bonus casa. È questo il principio chiave che discende dalle indicazioni arrivate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’organo tecnico consultivo del ministero delle Infrastrutture presieduto da Massimo Sessa, che ha analizzato la norma del decreto Ucraina (il Dl n. 21/2022, articolo 10 bis) con la quale a maggio scorso è stato introdotto un principio che, dal prossimo luglio, diventerà pienamente operativo: per accedere ai bonus casa (sia il superbonus che i bonus minori) nei lavori sopra i 516mila euro è necessario affidarsi a imprese dotate di un’attestazione Soa, il sistema di qualificazione tipico degli appalti pubblici.

Se l’agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha chiarito il quadro dei principi da seguire in ambito fiscale, a partire dall’intricatissimo calendario (si vedano la circolare n. 10/E del 2023 e le schede in pagina), restava aperto tutto il fronte legato all’applicazione delle regole del Codice appalti. Il meccanismo delle Soa, basato sulla verifica della capacità tecnica ed economica delle imprese tramite il loro curriculum, prevede un sistema di classifiche di importo: il concetto è che le aziende devono avere una comprovata capacità di effettuare lavori di un certo peso economico. E prevede anche un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto: chi è specializzato nel realizzare edifici civili, ad esempio, non lavora sulle dighe o sugli impianti tecnologici. La norma del decreto Ucraina, però, non spiega se tutte queste classificazioni saranno applicate ai lavori privati legati ai bonus o se, invece, sarà sufficiente avere un’attestazione, di qualsiasi classifica essa sia.

Ora risponde il Consiglio superiore, analizzando un quesito avanzato dall’Ance, l’associazione dei costruttori. «La norma - spiega il Consiglio superiore - vuole offrire uno strumento di garanzia per quei lavori di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente l’affidamento dei medesimi a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi». Quindi, l’obiettivo è garantire che i soldi pubblici siano spesi per lavori realizzati da soggetti affidabili. «È interpretazione di questa Commissione che il riferimento all’articolo 84 del Dlgs 50/2016 (il vecchio Codice appalti) è un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione». Lo scopo sostanziale della norma, allora, «non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa».

Quindi, i requisiti «si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice della certificazione Soa a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire». Per i lavori privati, in sostanza, non si guarderà al dettaglio delle classifiche. In questo modo si favorisce anche l’attività di verifica del committente privato, che difficilmente potrebbe essere in grado di identificare la corretta attestazione Soa collegata alla sua tipologia di opera. Possono, allora, essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi sei categorie Soa, indipendentemente dalla classifica: OG1 (Edifici civili e industriali), OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), OG11 (impianti tecnologici), OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS21 (Opere strutturali speciali), OS28 (impianti termici e di condizionamento).

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