Appalti

Principi di fiducia, di risultato e conferma delle semplificazioni alla base del nuovo codice

Pronte le prime bozze della riforma che il Consiglio di stato deve portare a termine entro il 20 ottobre. Rivoluzionata l'impostazione delle norme sugli appalti: fari sul traguardo, più che sulle procedure

di Mauro Salerno

Ci saranno i principi di fiducia e di risultato alla base della bozza del nuovo codice appalti che la commissione nominata dal Consiglio di Stato lo scorso luglio dovrà mettere a punto entro il prossimo 20 ottobre. Si tratta di una novità copernicana nell'impostazione della nuova disciplina generale sui contratti pubblici, che è considerata un riforma fondamentale anche per la riuscita del Pnrr. All'interno del piano la riscrittura del codice va portata a termine entro il prossimo 31 marzo.

Il lavoro della commissione è evidentemente a buon punto. Tanto che cominciano a circolare le prime bozze che, anche se non nella forma di un vero e proprio articolato, lasciano intravedere i pilastri su cui si baserà la costruzione del nuovo codice, su cui ora dovrà posare gli occhi il governo frutto del risultato delle elezioni di ieri.

Molte novità si intravedono già nei testi di lavoro («bullets») dedicati a impostare la riforma. Innovazione potente è l'introduzione dei dai principi di fiducia e di risultato che oltre a segnare un cambio di passo rispetto al tradizionale leitmotiv della lotta alla corruzione, vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice e di risoluzione di conflitti con altri principi generali. Altri principi iniziali che danno l'idea della svolta sono quelli dell' autonomia negoziale (con divieto di prestazione gratuita imposto dalla delega), buona fede e affidamento. Proprio in ossequio a questi ultimi principi nella riforma verrà inserita anche una norma che legittima l'azione di rivalsa della Pa nei confronti dell'aggiudicatario illegittimo che abbia conseguito l'aggiudicazione violando i doveri di correttezza.

La scelta di spostare puntare i fari dalla garanzia sulle procedure al raggiungimento del risultato comporterà un'innovazione anche per i funzionari delle stazioni appaltanti. Finora indicati come responsabili del procedimento, nel futuro prenderanno la nuova denominazione (e dunque il nuovo incarico) di responsabili del progetto. L'acronimo non cambia (Rup), ma è evidente il cambio di rotta che sarà alla base della nuova denominazione. Per non esagerare con le pressioni saranno introdotti anche dei responsabili delle varie fasi di gestione del progetto, fermo restando che al Rup resterà il compito di supervisione e coordinamento. In ogni caso la specificazione (non tassativa) delle competenze sarà inserita in un allegato al codice (ancora da decidere se di natura regolamentare), assorbendo le attuali linee guida n.3 dell'Anac. Anche il nuovo principio di fiducia avrà riflessi sul ruolo del Rup. Nelle riforma verrà infatti precisato che l'azione del responsabile del progetto improntata a competenza e buona fede non potrà essere fonte di responsabilità.

In ossequio alla logica del risultato, nel nuovo codice viene inserito il principio secondo cui le procedure di affidamento devono concludersi entro termini predeterminati. Dunque basta con le gare che durano anni. La quantificazione di questi termini sarà stabilita da un altro allegato al decreto legislativo. Per evitare il rischio di creare semplicemente una norma-manifesto senza reali effetti pratici, viene previsto che lo sfioramento del tempo massimo costituirà una fattispecie di silenzio inadempimento e verrà valutato ai fini del rispetto del dovere di buona fede. Neanche la prassi dei ricorsi al Tar potrà servire da "alibi" per superare le scadenze. La pendenza di un contenzioso non potrà essere invocata come giustificazione al "blocco" dell'azione amministrativa. Anche se resterà intatto il potere di sospensiva dei giudici.

Superare i tempi contingentati potrà costare caro ai Rup o alle imprese. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione della procedura di affidamento, la mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto (anche se differito) e il tardivo avvio della sua esecuzione saranno elementi valutabili ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Rup e degli altri organi coinvolti nel procedimento. Se alla base dei ritardi ci sarà invece lo zampino delle imprese, il fatto sarà preso in considerazione come causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Novità non trascurabile è anche quella che riguarda la conferma delle semplificazioni introdotte con i decreti varati tra il 2020 (dl 76/2020) e il 2021 (Dl 77/2021). Tutte le deroghe introdotte durante la pandemia per semplificare la gestione delle gare nella fase di emergenza saranno estese a regime.

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