Fisco e contabilità

Enti in dissesto, le nuove regole sul Fondo anticipazioni cambiano il principio contabile

di Maria Nardo e Alessandro Giordano

È ormai da tempo che gli enti locali chiedono chiarezza sulla gestione contabile delle anticipazioni di liquidità contratte prima della dichiarazione di dissesto.

Dopo il parere espresso dal ministero dell'Interno nel giugno 2021 e la deliberazione n. 32/2022 della Corte dei Conti Sezione regionale della Calabria si è arrivati alla Deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR che contiene il principio secondo cui - la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'articolo 1 del Dl 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto – e la "regola" da seguire una volta approvato il rendiconto di gestione secondo l'articolo 256, comma 11, del Tuel.

L'ente, chiuso il dissesto, è chiaro che - come per tutta la massa passiva residua - dovrà farsi carico dell'eventuale residuo debito da anticipazione di liquidità non rimborsato dall'Osl.

La deliberazione n. 8/2022 prevede che le quote non rimborsate da parte dell'Osl «potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24». Da qui la prescrizione contenuta nella delibera delle Sezione Autonomie di «eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo»; e ancora «Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute».

Serie difficoltà si stanno presenntando per gli enti che si trovano in prossimità della chiusura del dissesto e che hanno provveduto a trasferire all'Osl le anticipazioni di liquidità. Questi enti, con equilibri già fragili, dovranno intervenire sui bilanci costituendo apposite riserve per far fronte alle quote non rimborsate. Comunque anche il recupero a valere sull'Imposta municipale è una misura che drena risorse agli enti che dopo il periodo di dissesto si trovano a gestire le passività residue ereditate dal dissesto chiuso.

In tale senso, il decreto Aiuti bis (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 26 settembre) è intervenuto con alcuni emendamenti alla Legge di conversione del decreto Aiuti-bis disponendo per gli enti rientranti in tale fattispecie, di provvedere già nel rendiconto 2022 a riproporre l'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità e a provvedere alla contabilizzazione dello stesso per come previsto dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. Il "nuovo" accantonamento prodotto nel rendiconto 2022 produrrà un maggior disavanzo che, dalla lettura dei dettami normativi, sarà oggetto di ripiano in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni «per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022». Conseguentemente gli enti dovranno reperire nelle annualità del bilancio di previsione 2023/2025 (e in quelle successive) risorse per garantire la copertura del disavanzo in parola. C'è da chiedersi se anche per taluni enti sarà previsto e riconosciuto un apposito fondo a copertura delle quote del disavanzo come fatto in precedenza in base al comma 1 dell'articolo 52 della Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021.

Gli enti saranno dunque chiamati a intervenire nuovamente non solo sugli accantonamenti del rendiconto 2022, ma anche sui bilanci stabilmente riequilibrati in quanto dovranno reperire risorse di parte corrente in favore del nuovo disavanzo che, a decorrere dal 2023, dovrà essere oggetto di ripiano decennale.

Indubbiamente tale rilevante novità normativa che interpreta, in modo restrittivo, la delibera della Corte dei conti, Sezione Autonomie richiederà una rivisitazione del principio contabile applicato 4/2 al punto 3.20.

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