Fisco e contabilità

Danno erariale per la consulenza senza parere obbligatorio dell'organo di revisione

Negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

di Corrado Mancini

Costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico esterno di studio, ricerca, consulenza non corredato del parere obbligatorio dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. Lo evidenzia la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna con la delibera n. 119/2022.

L'ente che procede al conferimento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza deve aver accertato previamente l'impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane interne. La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico. In tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem. Inoltre per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tale provvedimento dev'essere corredato del parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

A tale proposito i Magistrati emiliani richiamano la norma contenuta nell'articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 che la Sezione Autonomie, con la delibera n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla legge finanziaria 2006 ma la cui la vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina finalizzata al contenimento delle spese correnti, dettata in materia di incarichi e di spese per mostre convegni e rappresentanza che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Corte dei conti Emilia-Romagna, delibera n. 95/2017/REG; Toscana, delibera n. 6/2020/VSG.). L'obbligo, invero, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti in qualità di organo di controllo interno dell'ente permane e riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile.

Più specificatamente la Sezione regionale per la Toscana nella delibera n. 6/2020, afferma: negli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti il provvedimento che decide il conferimento di un incarico di studio, ricerca o consulenza dev'essere corredato del parere (obbligatorio, seppur non vincolante) dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente. Nonostante l'espressione poco felice della legge, l'atto di affidamento deve essere preceduto dal parere in questione, giusta, sul piano giuridico-funzionale, la sua natura di tipico atto endoprocedimentale, finalizzato a fornire al decidente elementi di scienza e di giudizio. D'altronde, un parere (magari sfavorevole) rilasciato quando l'atto di affidamento è stato già adottato (o addirittura l'affidamento ha già avuto corso col perfezionamento del vincolo contrattuale) non avrebbe alcuna utilità.

Il parere, emesso nel corso del procedimento, deve, quindi, come prevede la legge, essere allegato all'atto di affidamento. Così, debbono considerarsi illegittimi, in quanto emessi in assenza di parere, non soltanto i provvedimenti di conferimento mai sottoposti al vaglio dei revisori, ma anche quelli (purtroppo tutt'altro che infrequenti) per i quali il parere, pur esistente per così dire in rerum natura, sia stato emesso in data (spesso anche considerevolmente) successiva a quella di adozione del provvedimento cui si riferisce e si debba, quindi, considerare ad ogni effetto come non mai emesso.

E illegittimi debbono pure ritenersi quei provvedimenti di affidamento di incarichi esterni i quali si pongano in contrasto con il parere negativo dell'organo di revisione laddove nella decisione non si dia conto e motivazione delle ragioni che inducono a discostarsi dall'avviso espresso nel parere stesso (Consiglio di Stato, VI, n. 872/1992).

Il parere deve normalmente essere emesso sul provvedimento di affidamento, ma può essere anche emesso su atti presupposti e prodromici (ad esempio, indizione della selezione) quando essi contengano le volizioni e specificazioni relative all'affidamento e siano poi richiamate dall'atto di affidamento definitivo a farne parte integrante.

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo1, comma 42, legge 311/2004, l'affidamento di incarichi senza il previsto parere dell'organo di revisione «costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

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