Amministratori

Piccoli Comuni, criterio di convenienza per evitare l’obbligo di gestioni associate

Incentivi legati ai risultati effettivi delle alleanze nella bozza di nuovo Tuel

di Arturo Bianco

Rilancio della gestione associata tra i piccoli comuni, introduzione di criteri per la incentivazione legati alla effettiva realizzazione di risultati di integrazione nelle forme di gestione dei servizi e valorizzazione della autonomia degli enti nella individuazione delle relative forme a condizione che queste scelte soddisfino i vincoli della convenienza finanziaria e della adeguatezza dei servizi erogati, con attribuzione di un compito di controllo al ministero dell'Interno: sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella ipotesi di legge delega per la riforma dell'ordinamento locale in tema di gestioni associate (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 29 marzo). Gestione associata che dal 2016 è in stand-by, visto che l'entrata in vigore dell'obbligo è costantemente prorogata.

Si dà corso in primo luogo alla revisione delle disposizioni dettate in materia di incentivazione dell'associazionismo tra i piccoli Comuni. Gli incentivi dovranno essere erogati sulla base dei seguenti criteri: favorire l'integrazione tra i Comuni, graduare i contributi in relazione al grado di unificazione della gestione associata, prevedere la maggiorazione dei contributi alle fusioni e alle unioni dei Comuni e controllare periodicamente l'effettiva realizzazione delle gestioni associate. Siamo in presenza di disposizioni che hanno un carattere innovativo e che dettato regole finalizzate alla loro graduazione in relazione agli effettivi risultati che si sono effettivamente raggiunti.

La seconda scelta di grande rilievo è costituita dalla valorizzazione della autonomia dei piccoli Comuni nell'individuazione delle forme di gestione associata. Rimane confermato il vincolo dettato dall'articolo 14 del Dl 78/2010 per cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 se montani devono gestire in forma associata tramite unioni o convenzioni le funzioni fondamentali, a eccezione dei servizi demografici, elettorali e di stato civile, e cioè: organizzazione generale dell'amministrazione; gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale; pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale.

La riforma consente ai singoli piccoli Comuni di continuare la gestione da soli a condizione che dimostrino che non ci sono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che tale soluzione è più conveniente in termini di costo e che ci sia una maggiora adeguatezza della qualità dei servizi erogati ai cittadini. Questa dimostrazione dovrà essere effettuata tenendo conto di specifici indicatori relativi ai modelli organizzativi e ai livelli qualitativi delle prestazioni; al confronto tra i costi della gestione singola e di quelli per il ricorso all'associazionismo; alla adeguatezza della gestione in relazione alla popolazione; alle collocazioni geografiche, con riferimento a quelle che non consentono la gestione associata in forma ottimale. I criteri per la determinazione della possibilità di derogare al vincolo della gestione associata saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovranno essere adottati entro i 3 mesi successivi alla entrata in vigore della disposizione.

Viene disposto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, organismo del ministero dell'Interno e che attualmente verifica la gestione dei Comuni dissestati, strutturalmente deficitari e in predissesto, sia incaricata di valutare se la scelta di gestione singola da parte dei piccoli Comuni sia adeguata o meno. Nel caso di parere negativo sulla possibilità di gestione singola si darà corso alla realizzazione di forme associate a livello di ambiti territoriali ottimali individuati dalle regioni o, in caso di mancata definizione, da parte dello Stato nell'ambito delle proprie attività di surrogazione di queste amministrazioni.

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