Fisco e contabilità

Rigenerazione urbana, l'ente capofila iscriverà in parte spesa la somma necessaria a eseguire le opere

Sempre all'ente capofila spetta l'accertamento integrale del contributo ricevuto

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Alcune linee di finanziamento prevedono e, talvolta, stimolano, l'aggregazione di più enti minori, al fine di garantire una transizione di area vasta piuttosto che di un singolo territorio. Una testimonianza è rappresentata dalle risorse destinate alla rigenerazione urbana dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti previste dall'articolo 1, comma 534 e seguenti della legge 234/2021: complessivamente 300 milioni di euro da destinare sia agli enti che aggregati superano la soglia dei 15.000 abitanti, sia agli enti che non sono risultati beneficiari delle risorse assegnate con il Dm 30 dicembre 2021. Tali risorse, è bene precisarlo, non sono incluse nelle risorse del Pnrr.

Il Dm 21 febbraio 2022 e le indicazioni fornite dal ministero richiedono che l'accordo tra gli enti venga formalizzato, assumendo la forma della convenzione di cui all'articolo 30 del Tuel. Nello stesso accordo, inoltre, va individuato il Comune capofila che diventerà l'unico referente nei confronti del ministero per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese e sarà l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al progetto. Conseguentemente sarà tenuto a gestire una contabilità separata e a effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale.

L'accordo tra gli enti presuppone che il Comune capofila si assuma l'onere di ricevere e trasferire i fondi per pagare le spese dei lavori effettuati anche sui beni appartenenti al patrimonio dell'ente non capofila. La possibilità per gli enti locali di gestire nel proprio bilancio spese inerenti la gestione del patrimonio di terzi non è stata ben disciplinata dall'ordinamento, a eccezione del punto 4.18 del principio contabile allegato n. 4/3 al Dlgs 118/2011, che ne prevede la contabilizzazione con le modalità previste per i contributi agli investimenti. Ciò significa che l'imputazione contabile della spesa prescinde dalla natura dell'effettivo pagamento e, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in questo caso si supera l'obbligo di garantire la coincidenza tra la classificazione della spesa sotto il profilo economico e l'effettivo pagamento che viene posto in essere Ciò che caratterizza questa situazione è il fatto che il Comune che ha in carico la realizzazione dell'investimento non coincide con il proprietario giuridico del bene e non se ne assume i rischi operativi, ragion per cui devono essere analizzate con attenzione le modalità di contabilizzazione della spesa nel bilancio dell'ente proprietario. In particolare:

a) l'ente capofila accerterà integralmente il contributo ricevuto e iscriverà in parte spesa la somma necessaria a eseguire le opere. L'appalto, anche per la parte riferita all'opera che insiste nel territorio dell'ente convenzionato, dovrà essere iscritto nel programma triennale dell'ente convenzionato, il quale è chiamato a indire, gestire e portare a termine l'opera. La parte destinata a essere acquisita al proprio patrimonio sarà iscritta a cespite nello stato patrimoniale mentre il contributo agli investimenti sarà riscontato annualmente in correlazione dell'ammortamento. La parte dell'opera destinata a entrare nel patrimonio dell'ente convenzionato sarà invece gestita come costo e ricavo nel conto economico;

b) l'ente convenzionato dovrà provvedere a iscrivere in bilancio l'entrata riferita al contributo ricevuto, classificandolo come contributo agli investimenti da Comuni secondo la regola del "primo beneficiario". In parte spesa iscriverà l'opera come investimento fisso lordo (macro 2.02). L'accertamento e l'impegno saranno chiusi attraverso una regolazione contabile sul tesoriere comunale e questo consentirà di iscrivere le poste a stato patrimoniale.

Gli aspetti contabili sono abbastanza delicati, in quanto se gli enti non dovessero riuscire ad allineare i tempi di esecuzione delle spese con quelli dell'acquisizione delle risorse, sia di competenza che di cassa, gli enti potrebbero subire degli squilibri finanziari.

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