Fisco e contabilità

Preventivi 2023, il calcolo del Fondo crediti fa ancora i conti con le deroghe per la pandemia

Gli enti continueranno a sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui) ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Nel bilancio di previsione 2023-25, l'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità risente, ancora, degli effetti dell'emergenza da Covid-19.

Gli enti locali, che si apprestano a predisporre il nuovo bilancio 2023/2025, dovranno, infatti, quantificarlo tenendo conto sia delle disposizioni a regime, previste dai principi contabili e, in particolare, delle regole nell'esempio 5 del principio applicato della contabilità finanziaria, sia delle deroghe introdotte dall'articolo 107-bis del Dl 18/2020.

La disposizione, successivamente integrata dall'articolo 30-bis del Dl 41/2021, ha, difatti, previsto la sterilizzazione nel calcolo dell'Fcde degli eventi eccezionali per gli anni 2020 e 2021.

Gli enti possono, dunque, calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020 e del 2021. Per determinare correttamente il valore da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), deve essere calcolata con il metodo della «media semplice», essendosi ormai concluso il periodo transitorio in cui era stato consentito anche l'utilizzo della media ponderata. La capacità di riscossione a bilancio preventivo viene, pertanto, determinata rapportando le riscossioni della competenza sugli accertamenti.

Facendo riferimento agli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione – in queste settimane - potranno essere utilizzate le annualità 2017/2021, secondo lo schema 2017+2018+2019+2019+2019.

Gli enti continueranno, inoltre, a potersi avvalere della facoltà - come chiarito da Arconet con la Faq n.26 - di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui) ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1). Anche in tal caso, si possono utilizzare i dati di riscossione del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Si ricorda, inoltre, che non è necessario effettuare l'accantonamento al fondo crediti sulle entrate garantite da fidejussione, su quelle proveniente da altre amministrazione pubbliche, sulle somme gestite per conto di altri enti (sui quali grava l'obbligo di accantonamento all'Fcde), nonché sulle entrate tributarie che, in base ai principi contabili, sono accertate per cassa.

Infine, benché i principi contabili demandino al singolo ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, occorre, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, dare adeguata motivazione dell'eventuale esclusione dal conteggio di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell'analisi della serie storica delle riscossioni, risulta un'oggettiva difficoltà di assicurare l'integrale esazione (Corte dei conti per il Molise, deliberazione n. 26/2021). La scelta operata deve essere, dunque, espressa all'interno della nota integrativa, completa delle ragioni, che devono essere tanto più solide quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©