Personale

Concorsi e privacy, accesso a i dati psico-attitudinali ma solo se il divario tra valutazioni è anomalo

Il diritto può essere esercitato solo a seguito di una prudente operazione di ponderazione degli interessi in campo

di Pietro Alessio Palumbo

Quello tra trasparenza e privacy, entrambi cardini della moderna Pa, è sicuramente un «rapporto difficile»; soggetto al costante tuning dei Tar; e molto (forse troppo) è richiesto allo sforzo di bilanciamento e alla profondità di esame delle circostanze concrete da parte dei funzionari degli enti coinvolti. L'applicazione di pesi e contrappesi si fa certosina quando vengano in considerazione dati come l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche o l'adesione a partiti e sindacati. Quando cioè siano messi sul tappeto delle valutazioni dati "sensibilissimi"; come tali idonei a rivelare le sfumature più intime della personalità di un individuo. Ed è su queste basi che assai spesso i Tar hanno ritenuto inaccessibili gli esiti dei test psico-attitudinali somministrati ai candidati durante i concorsi per il pubblico impiego.

Tuttavia secondo il Tar Toscana (sentenza n. 575/2022) escono dalla copertura privacy e di conseguenza diventano accessibili quelle valutazioni attitudinali dei concorrenti che, oggettivamente, hanno assunto una rilevanza determinante nella formazione della graduatoria finale di concorso proprio per la esiguità dei punteggi attribuiti al richiedente l'accesso e la manifesta, opposta, "esuberanza" di quelli attribuiti ad alcuni altri candidati.

La disciplina sull'accesso agli atti esclude espressamente l'ostensibilità dei dati di carattere psico-attitudinale raccolti nell'ambito delle procedure selettive. La finalità principale della normativa è riconducibile all'esigenza di non consentire l'acquisizione di informazioni mediante le quali sia possibile delineare il profilo personale di altri individui. Ma altra normativa prevede che deve essere garantito ai richiedenti l'accesso a quelle carte la cui conoscenza sia necessaria per curare i propri interessi. E in tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive delle proprie ragioni per presunti "torti" devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza.

Pertanto l'applicazione di tale principio va adeguatamente equilibrato quando vengano in considerazione dati sensibili ovvero - come nella vicenda affrontata dal Tar fiorentino - dati sensibilissimi. In questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato solo a seguito di una prudente operazione di ponderazione (concreta) degli interessi messi in campo. Dal che, fermo il divieto generale, e se davvero "indispensabile", l'accesso alle informazioni psico-attitudinali può essere consentito. E la tutela della riservatezza in tali casi, sebbene correlati a informazioni delicatissime, diventa recessiva. Il punto centrale per cui nella vicenda il Tar toscano ha ritenuto possibile l'ostensione dei documenti è riconducibile alla stretta strumentalità della piena conoscenza delle valutazioni su capacità e competenze attitudinali degli altri concorrenti rispetto alla legittima possibilità del richiedente di adire il giudice per contestare l'esito della selezione.

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