Amministratori

Autonomia, da Calderoli il censimento sulle funzioni

In 81 pagine la rassegna delle competenze statali nelle materie trasferibili

di Gianni Trovati e Ettore Jorio

Nell’istruzione oggi lo Stato è titolare dei «compiti e funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica», le «funzioni di valutazione del sistema scolastico», quelle «relative alla determinazione e l’assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie» oltre che «l’individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni». In fatto di salute «elabora il Piano sanitario nazionale», «determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell’assistenza» e «vigila sul rispetto dei Lea». Sul «governo del territorio» le competenze statali spaziano dall’«urbanistica ed edilizia» ai «lavori pubblici» e ai «programmi infrastrutturali», mentre nelle professioni «vigila sugli ordini» e «sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli».

A offrire il censimento delle competenze statali nelle materie che possono essere trasferite con l’Autonomia differenziata è un ricco documento preparato dal ministero per gli Affari regionali con l’obiettivo di avviare il confronto con gli enti territoriali. E soprattutto, come spiega l’introduzione che illustra le 81 pagine della ricognizione, per « fornire un supporto preliminare all’attività della Cabina di regia» che come previsto dall’ultima legge di bilancio dovrà definire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), cioè gli standard minimi di servizio che andranno assicurati (e quindi finanziati) in tutta Italia.

Per questa ragione le schede preparate dal ministero guidato da Roberto Calderoli si addentrano in ognuna delle 24 materie, a partire dalle 19 che la Costituzione assegna alla «legislazione concorrente» fra Stato e Regioni (articolo 117), che possono essere oggetto delle intese sulle «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» (articolo 116) da concordare con le Regioni.

Il ventaglio come si sa è ricco, e va appunto dall’istruzione alla sanità, dalle professioni all’ordinamento sportivo, dalla protezione civile al governo del territorio, senza trascurare porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Per ciascuna di queste voci il censimento dettaglia le competenze statali e le norme che le definiscono. Con l’obiettivo di disegnare un’architettura il più possibile precisa «della normativa e delle funzioni amministrative statali nelle materie» che possono finire al centro dell’autonomia differenziata.

Coerente con la spinta che Calderoli vuole imprimere al percorso dell’autonomia, il lavoro tecnico non aspetta insomma l’entrata in vigore della legge quadro, che deve ancora avviare l’esame parlamentare dopo la bollinatura della Ragioneria generale. Ma fin dalle prime battute mostra la complessità dei temi da gestire, elevata anche prima di addentrarsi nella domanda cruciale: come finanziare i Lep una volta che verranno definiti.

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