Fisco e contabilità

Conto annuale, limite 2016 sotto la lente d'ingrandimento

Invio dei dati, salvo proroghe auspicabili vista la portata delle novità introdotte, entro il 31 luglio

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Rivoluzione copernicana nel conto annuale 2020 quanto alla verifica del rispetto del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, imposto com'è noto dal comma 2 dell'articolo 23 del Dlgs 75/2017.

L'uscita, il 28 giugno scorso, dell'attesa circolare n. 18 della Ragioneria generale dello Stato ha svelato alcune novità che era lecito attendersi da un monitoraggio che si riferisce all'anno 2020, segnato da vicende straordinarie e mai viste prima. Meno scontati, invece, i cambiamenti introdotti nelle pagine dedicate alla verifica del trattamento accessorio. Nonostante le norme non abbiano subito modifiche e non siano pervenuti orientamenti istituzionali rivoluzionari, il conto annuale si arricchisce di moduli inediti e diviene capace di un controllo molto più approfondito e dettagliato delle poste che le amministrazioni hanno destinato al proprio personale.

Di assoluto rilievo l'inserimento, non privo di conseguenze operative che il tempo farà emergere, di una nuova Tabella 15 e di una Scheda Sici ad hoc per il segretario comunale e provinciale. Questa si affianca a quelle tradizionalmente previste a presidio del personale dirigenziale e no.

L'introduzione di un monitoraggio specifico del trattamento accessorio del segretario non solo conferma quanto alcune delibere di Corte conti avevano asserito (tra le altre: Puglia, 27/2019 e Lombardia 150/2019) circa l'inclusione della retribuzione di quel personale nel limite; ma la sua onnicomprensività, lì dove nessuna delle voci contrattualmente previste viene esclusa né risulta escludibile, amplifica un problema che preoccuperà molte amministrazioni locali.

La figura del segretario, com'è noto, è soggetta a variazioni spesso indipendenti dalla volontà degli enti, sia in termini di possibile vacanza della sede che di percentuali mutevoli nel caso di segreterie convenzionate. È assai probabile che molti enti che nel 2016, per le più varie ragioni, si siano trovati con sede scoperta o con una percentuale di partecipazione a una convenzione inferiore all'attuale, a parità di tutte le altre condizioni si trovino oggi a constatare uno sforamento del limite, semplicemente perché il segretario è presente o perché sono in posizione di capofila. Un bel rebus, che al momento non si sa come sciogliere se non ricorrendo a qualche giustificazione ragionata e ragionevole e con l'aiuto del revisore dei conti.

Cresce, e di molto, anche la capacità di analisi di dettaglio del conto: le istruzioni chiariscono che la verifica del limite 2016 è effettuata attraverso l'introduzione di Squadrature e Incongruenze innovative.

Di particolare rilievo, in effetti, l'Incongruenza 15, che sulla base di un chiaro elenco di voci che la Rgs considera derogatorie al vincolo di legge, verifica che gli enti non abbiano escluso poste in eccesso (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 5 luglio)

Assai importante poi la Squadratura 16 che, tanto con un processo verticale (cioè sulle diverse categorie: segretario, dirigenti e non) quanto orizzontale (cioè sul totale del trattamento accessorio) verifica che il 2016 resti insuperato nell'anno oggetto di rilevazione. Gli enti dovranno quindi dapprima "scorporare" il tetto 2016 suddividendolo, nelle relative Schede Sici, per come si è manifestato in quell'anno tra le tre macrocategorie. Poi valorizzeranno quanto destinato a ciascuna di esse nel 2020 utilizzando le tre Tabelle 15. Sarà la Squadratura a controllare, a fini di rilevamento, se ci sono scostamenti all'interno di ciascun gruppo (in sé, comunque, possibili); ma soprattutto che il totale generale sia rispettato. Il limite, d'altro canto, è individuato dalla fonte legale come complessivo.

Nel solco di questa rivisitazione tecnica del monitoraggio del salario accessorio, la Tabella 15 del personale non dirigente si arricchisce di una sezione dedicata al fondo per la remunerazione del lavoro straordinario: sempre un po' trascurato per la sua sostanziale immobilità nel tempo, anch'esso rientra appieno nel limite ed è un elemento di chiarezza prevederne la rilevazione espressa come accade già da qualche anno per il budget destinato alle posizioni organizzative.

Altre verifiche, infine, riprendono quanto previsto negli ultimi anni, con un focus speciale, come da tradizione, per la presenza della certificazione dei fondi da parte del revisore, passaggio che la Rgs ritiene giustamente quanto mai importante.

La scadenza per l'invio dei dati, salvo proroghe che sarebbero forse auspicabili attesa la portata delle novità introdotte, è il 31 luglio prossimo.

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