Fisco e contabilità

Enti in ritardo nei pagamenti, il caro bollette fa aumentare la sanzione del fondo garanzia

Il paradosso sui bilanci degli enti locali obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

I maggiori stanziamenti richiesti per il pagamento dei rincari di energia elettrica e gas hanno un effetto penalizzante per gli enti in ritardo nei pagamenti, i quali sono obbligati a incrementare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

La Conferenza Stato Città nella seduta del 15 settembre 2022 ha approvato il riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 15 settembre).

Si tratta della terza quota, che si somma ai precedenti trasferimenti assegnati con Dm 1° giugno 2022 (250 milioni, di cui 200 a favore dei Comuni e 50 a favore di città metropolitane e province) e con Dm 22 luglio 2022 (170 milioni, di cui 150 a favore dei Comuni e 20 a favore di città metropolitane e province). Tali risorse, insieme a quelle derivanti da avanzi da Covid, liberi, da proventi da concessioni edilizie e dalle riscossioni di multe e parcheggi, garantiscono il finanziamento delle maggiori spese da iscrivere nei bilanci degli enti per forniture di energia elettrica e gas.

Ma non tutti gli enti potranno destinare l'intero importo assegnato a copertura dei maggiori costi energetici.

Stanno infatti emergendo problemi nelle amministrazioni che, nel corso dell'esercizio precedente, non hanno rispettato i tempi di pagamento (misurati attraverso l'indicatore di ritardo annuale di pagamento dei propri debiti commerciali e la riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente).

In attuazione dell'articolo 1 comma 862 e 863 della legge 145/2018 questi enti hanno infatti l'obbligo di stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (Fgdc), sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il fondo accantonato potrà essere svincolato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui pagamenti, previste alle lettere a) e b) del comma 859 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019. Il conteggio è effettuato sulla spesa per beni e servizi (nei quali rientra il caro energia), al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Nel corso dell'esercizio inoltre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (comma 863). Ne deriva che l'incremento del costo per l'energia a carico degli enti, ancorché in parte ristorato dai fondi assegnati, costringe gli stessi ad incrementare, in misura pari ad una percentuale variabile dall'1 al 5%, anche l'accantonamento al Fgdc.

Considerata la straordinarietà dell'emergenza, i comuni auspicano un intervento del legislatore teso ad escludere dal calcolo del Fondo gli oneri per il caro energia, ritenuti straordinari.

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