Urbanistica

Superbonus e cessioni, remissione in bonis fuori dallo spalmacrediti

Il nuovo calendario è sfavorevole: la trasmissione ritardata delle opzioni dopo il 31 marzo comporterà l'esclusione dall'allungamento delle rate residue

di Giorgio Gavelli

Le comunicazioni di opzione per la cessione dei crediti o lo sconto in fattura trasmesse all'agenzia delle Entrate (relativamente a superbonus, bonus barriere architettoniche o sismabonus) a partire dal 1° aprile scorso, anche fruendo della cosiddetta "remissione in bonis", non sembrano permettere al cessionario/fornitore (e ai successivi acquirenti del credito) la possibilità di ripartire le varie rate (o le singole quote residue) in dieci anni, in base all'articolo 9, comma 4 del Dl n. 176/2022, nella versione appena riformulata. Questa conclusione deriva dal testo della disposizione, che fa riferimento ai «crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati» e dal testo dell'articolo 2 del provvedimento n. 132123/2023 del 18 aprile scorso, secondo il quale la ripartizione riguarda:
1) per i crediti superbonus, quelli inseriti nelle comunicazioni trasmesse entro il 31 ottobre 2022 (relativamente alle rate degli anni 2022 e seguenti), nonché nelle comunicazioni trasmesse dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 (rate anni 2023 e seguenti);
2) per i crediti da bonus barriere e sismabonus, quelli inseriti nelle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 (ma solo per le rate degli anni 2023 e seguenti).

Questa distinzione dovrebbe essere il frutto della diversa decorrenza delle disposizioni, dal momento che l'originario testo dell'articolo 9 del Dl n. 176/2022 riguardava solo il superbonus e le comunicazioni trasmesse entro il 31 ottobre scorso, mentre la conversione in legge del Dl n. 11/2023 est ende (ma senza effetto sulle rate 2022 oramai scadute) la facoltà di ripartire in dieci anni anche ai crediti da bonus barriere e sismabonus derivanti da comunicazioni trasmesse entro il mese di marzo 2023. La "remissione in bonis" applicata alla comunicazione di opzione (sia nella "versione classica" di cui alla circolare n. 33/2022, sia in quella "speciale" introdotta - solo per il 2023 - dall'articolo 2-quinquies del Dl n. 11/2023 convertito), comportando una trasmissione dopo il 31 marzo 2023, non sembra quindi (almeno letteralmente) poter consentire al cessionario/fornitore (né ai successivi cessionari) di poter allungare la durata residua delle rate di credito. Con un effetto negativo che contrasta con il carattere "sanante" dell'istituto della remissione.

Questa facoltà - va sottolineato - non va confusa con quella consentita al solo primo beneficiario del bonus dal nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 119 del Dl n. 34/2022, la quale, solo per le spese sostenute nel 2022 e solo per il superbonus consente la "spalmatura" in dieci anni della detrazione (e non del credito d'imposta). Mentre l'opzione dei fornitori/cessionari viene esercitata con la comunicazione introdotta dal provvedimento del 18 aprile scorso (a partire dal 2 maggio prossimo, o dal 3 luglio se tramite intermediario), quella del contribuente va esercitata nella dichiarazione dei redditi 2023 (da presentarsi nel 2024), dopo aver evitato l'indicazione della prima rata nel modello Redditi 2023 relativo al 2022.

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