I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Tari dovuta per le attività industriali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La sentenza del Tar Sardegna, n. 893/2021, ha affrontato l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nel Dlgs 116/2020, relative alla nuova definizione di rifiuto urbano, e i suoi riflessi sull'applicazione della Tari nelle attività industriali.

La questione affrontata dal Tar riguarda la determinazione della modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per una attività industriale, che realizza la produzione di malte per l'edilizia, con particolare riferimento ai rifiuti prodotti nelle superfici di lavorazione industriale e nei magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti.

In particolare, la società ha invocato l'esenzione dal tributo, sia per la quota fissa che per quella variabile, relativamente alle superfici di lavorazione industriale, a quelle dei magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti e a tutte le altre superfici occupate. Ciò in quanto i rifiuti prodotti dalla stessa devono qualificarsi tutti come rifiuti speciali, considerando che la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 183 del Dlgs 152/2006 stabilisce che sono tali quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (indicati per tipologia nell'allegato L-quater), prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies, il quale non include le attività industriali. Pertanto, a detta della società ricorrente, i rifiuti delle utenze non domestiche sono "urbani" solo se prodotti da attività "commerciali, artigianali e di servizio", mentre sono "speciali" quelli prodotti da attività industriali. In sostanza, tenuto conto che in base alla citata normativa sono urbani solo i rifiuti prodotti dalle attività incluse nell'allegato L-quinquies, il quale non comprende le attività industriali, in base a una lettura "soggettiva" della norma, tutti i rifiuti delle attività industriali, ovunque prodotti, sono speciali. E come tali devono essere gestiti direttamente dal produttore, con esclusione dell'applicazione della Tari.

Il Tar Sardegna invece, ha sostenuto che alla definizione di rifiuto urbano va data una lettura "oggettiva" e non soggettiva, in base alla quale sono speciali i rifiuti prodotti nelle superfici di lavorazione industriale in senso stretto e non anche quelli che sono prodotti in altri locali utilizzati dall'attività industriale (come mense, spacci, uffici, eccetera). Tuttavia, per i giudici amministrativi sardi, devono ritenersi speciali anche i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime, merci, prodotti lavorati o semilavorati. Ciò in quanto quest'ultimi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi e come tali «vanno considerati aree strettamente connesse al "ciclo produttivo", con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali. Tutte queste superfici strettamente e direttamente connesse, oggettivamente, alla "produzione" debbono godere del regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale sono strettamente connesse». Ciò considerando quanto previsto dal comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e dal ministero dell'economia e delle finanze (congiuntamente al ministero della Transizione Ecologica nella nota del 12 aprile 2021). Da rilevare che, secondo il Tar, rientrano nell'esclusione, sia della quota fissa che di quella variabile, anche i magazzini di prodotti finiti, posizione non condivisa invece dall'Ifel.

Il tributo deve essere applicato invece sulle superfici diverse da quelle sopra menzionate, proprio perché non va dato rilevo "soggettivo" alla definizione di rifiuto urbano, ma bensì una lettura "oggettiva", come anche evidenziato dalla nota del Mite del 12 aprile 2021. Per le aree di lavorazione industriale e i magazzini, non può essere imposto alcun servizio di raccolta dei rifiuti, né tantomeno il tributo (sia per quota fissa che per quella variabile, ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013). Per le altre superfici, invece, risulta applicabile il servizio pubblico, salvo che il produttore non eserciti la facoltà di non avvalersi dello stesso, con conseguente diritto alla disapplicazione della quota variabile (articolo 238 del Dlgs 152/2006).

La posizione del Tar appare in linea con le recenti interpretazioni ministeriali, confermando la natura oggettiva della definizione di rifiuto urbano e respingendo la tesi "soggettivistica", che invece punta a escludere del tutto le attività industriali dall'applicazione della Tari.

In merito alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti urbani, il cui esercizio dà diritto al produttore di non pagare la quota variabile, va rammentato che la stessa è subordinata a una serie di adempienti e condizioni. In relazione ai primi, va sottolineato che, a norma dell'articolo 30 del Dl 41/2021, le utenze che intendono uscire dal servizio pubblico (per almeno 5 anni, almeno fino alla modifica annunciata con il Ddl concorrenza) devono presentare apposita comunicazione entro il 30 giugno dell'anno precedente, con effetto dall'anno successivo. Inoltre, la spettanza della esclusione dalla quota variabile, è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti a mezzo di soggetti abilitati, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006). Sul punto la recente deliberazione Arera n. 15/2022 ha precisato gli obblighi gravanti sull'utente, specificando, all'articolo 3, che lo stesso deve presentare al gestore delle tariffe, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini dell'esenzione dalla quota variabile, idonea documentazione attestante la quantità dei rifiuti effettivamente avviate al recupero o al riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione, da inviare esclusivamente a mezzo Pec o altro strumento telematico, deve contenere una serie di informazioni puntuali, quali i dati dell'utente, i dati quantitativi per frazione merceologica prodotti e di quelli recuperati, fino anche ai dati identificativi dell'impianto di recupero o di riciclo a cui sono stati conferiti.

Peraltro, queste regole, a cui le regolamentazioni comunali sembrano doversi adeguare, si applicano anche per la riduzione proporzionale della quota variabile del prelievo, prevista dal comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, spettante alle utenze non domestiche che avviano a riciclo in forma autonoma i rifiuti urbani prodotti. Agevolazione che si applica non alle imprese che fuoriescono dal servizio pubblico, ma a quelle che restano nel suo ambito e che avviano al riciclo in modo autonomo una parte dei rifiuti urbani prodotti. L'articolo 3 della deliberazione Arera ha stabilito infatti che la documentazione richiesta è necessaria ai fini «della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico».

(*) Vice presidente Anutel

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ATTIVITA' FORMATIVA ANUTEL "IN PRE SENZA "

Riprende l'attività formativa ANUTEL "in presenza"

- 18/3/2022 – Sale (Al): le novità normative in materia di finanza locale (9,00-13,30)

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI
9-10-11-12 maggio 2022: Bibione – San Michele al Tagliamento (Ve)

VIDEOCORSI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 8-9/3/2022: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione già in possesso di qualifica e nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 793 legge 160/2019 (15,00-17,00)

- 10/3/2022: aggiornamento sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) - I parte –(15,00-17,00)

- 11/3/2022: aggiornamento sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) - II parte –(15,00-17,00)

- 16/3/2022: IMU: le esenzioni – II modulo (15,00-17,00)

- 23/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - I parte (15,00-17,00)

- 24/3/2022: IMU ed aree edificabili: lo strumento urbanistico, comparti edificabili, particolarità ed interventi sul patrimonio esistente (10,00-12,00)

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCERTATORI TRIBUTARI
- dal 29/3/2022 al 7/4/2022 (n. 4 moduli)

- 30/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - II parte (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 14/3/2022: gli appalti del pnrr: il quadro normativo relativo alle procedure utilizzabili per i contratti del pnrr e le nuove indicazioni/disposizioni (15,00-17,00)

- 21/3/2022: gli appalti del pnrr: i sub-procedimenti, nella procedura di aggiudicazione, di competenza del rup (15,00-17,00)

- 28/3/2022: gli appalti del pnrr: le opzioni di prosecuzione e le modifiche del contratto in corso di esecuzione (15,00-17,00)

- 1/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – I^ parte –(9,30-11,30)

- 8/4/2022: corso sulla prevenzione della corruzione nella p.a. in particolare per le attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – II^ parte –(9,30-11,30)

- 29/4/2022: il piano triennale di prevenzione e corruzione e della trasparenza, in particolare nella parte riguardante l'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (9,30-11,30)

MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI
- Dal 17/03/2022 al 6/4/2022 n. 7 giornate (17/3 h. 14,00-17,00 -18/3 h 10,00-13,00 – 22/3 h. 10,00-13,00 – 23/3 h. 14,00-17,00 - 25/3 h 14,00-17,00 – 30/3 h 14,00-17,00 – 5/4 h 14,00-17,00 – 6/4 h 14,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 2/05/2022 al 30/05/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (2/05-6/05-9/05-13/05-16/05-20/05-23/05-27/05-30/05)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL:

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx