I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

L'analisi delle partecipazioni secondo Corte dei conti

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di Milena Fontanarosa (*) - Rubrica a cura di Anutel

Dall'analisi condotta dalle Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed espressa nella Relazione 2021 sugli Organismi Partecipati/Controllati dagli Enti Territoriali (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome) e Sanitari, di cui alla delibera n. 15/SEZAUT/2021/FRG, in base ai dati aggiornati al 2018 degli organismi censiti nella banca dati Mef-Corte dei conti, appaiono una serie di valutazioni tese a ricostruire il sistema degli affidamenti e i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti, dopo aver individuato 7.154 organismi partecipati in via diretta ed indiretta. Le analisi sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 del Tusp) prendono a riferimento un insieme ridotto, poiché sono escluse le quotate e le loro controllate, nonché le partecipate detenute per esclusivo tramite di società non controllate.

In linea generale ad ogni amministrazione è stata data indicazione di comunicare sul Portale del Dipartimento del tesoro, le informazioni al 31.12.2018 riguardanti:
• le partecipazioni detenute direttamente in società (così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del Tusp) e in soggetti con forma giuridica non societaria (quali, ad esempio, consorzi, fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici, eccetera;
• le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società o in altri soggetti di diversa forma giuridica attraverso una società "tramite" controllata o da un organismo "tramite" controllato; 

• le partecipazioni indirette, di livello superiore al primo, detenute in società attraverso una società "tramite" controllata oppure attraverso un organismo "tramite" controllato; 

• i rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di società e/o enti. 


La situazione
É condotto un focus specifico sulle società a controllo pubblico analizzando i risultati economici e quelli della gestione finanziaria, per poi approfondire il tema delle società in perdita, partecipate e controllate, dei piani di revisione periodica e delle partecipazioni non più detenute. Il valore medio nazionale di incidenza del costo del personale sul costo della produzione è pari a 20,39% e prevalgono i debiti sui crediti in tutte le Regioni, con un importo complessivo nazionale delle perdite che si attesta intorno ai 555 milioni di euro. Il 25,7% del totale delle società versano in almeno una delle situazioni di criticità che avrebbero dovuto comportare, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 20 del Tusp, l'adozione di una misura di razionalizzazione da parte degli enti proprietari. L'applicativo "Partecipazioni" rivela ancora un elevato numero di partecipazioni detenute dagli enti territoriali, dove circa l'86% del totale è rappresentato dalle partecipazioni per le quali non sono previsti interventi e da quelle per le quali è disposto il mantenimento con azioni di razionalizzazione interne alla società. Appare una generale dipendenza finanziaria degli organismi rispetto agli enti partecipanti anche dall'esame dei flussi finanziari in uscita e in entrata registrati dagli enti, con saldo a favore degli enti partecipanti di oltre due miliardi di euro: i debiti si concentrano in un minor numero di organismi partecipati rispetto a quelli che registrano crediti verso gli enti partecipanti, ma permane un interrogativo sulle cause degli sbilanciamenti osservati e quindi sulla formulazione predittiva dello stato di salute degli organismi partecipati, che risentirà degli effetti della pandemia non ancora prevedibili. Sotto il profilo degli affidamenti, l'analisi verte sull'attuazione del modello dell'in house providing e sulle forme alternative di partenariato pubblico-privato. La forma di affidamento prevalente dei servizi pubblici locali resta quella dell'affidamento diretto.

Le criticità
Le valutazioni della Corte sul territorio italiano attengono a profili di criticità soprattutto per ciò che riguarda la compiuta esposizione delle motivazioni del mantenimento di alcune partecipazioni societarie e della strategicità delle partecipazioni. Le Sezioni hanno anche esaminato i profili di attuazione di specifici istituti quali il Fondo Perdite Societarie di cui all'articolo 21 del Dlgs 175/2016 (e relativo corretto e adeguato dimensionamento), nonché la circolarizzazione dei debiti e dei crediti reciproci che ha evidenziato disallineamenti e incongruenze specie in riferimento alla c.d. doppia asseverazione. Con riguardo ad aspetti di sana gestione finanziaria, le Sezioni esaminano le erogazioni in favore degli organismi partecipati in perdita, anche per poter verificare il rispetto del divieto di soccorso finanziario di cui all'articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010, successivamente ripreso e confermato dall'articolo 14, comma 5 del Dlgs 175/2016). Sono state rilevate situazioni critiche di società partecipate da enti locali che, seppure in liquidazione da diversi anni, fanno registrare perdite reiterate, con risvolti negativi sui bilanci degli enti soci che continuano a ripianarle con esborsi annuali significativi. Il focus investe anche il sistema delle partecipazioni nell'ambito delle verifiche sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, affinchè esso sia in grado di guardare al fenomeno delle gestioni esternalizzate sotto tutti i profili e non solo sotto il profilo economico finanziario.

Il ruolo dei revisori
In precedenza le informazioni relative agli organismi partecipati venivano fornite dagli organi di revisione degli enti attraverso la trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul rendiconto dell'esercizio, sulla base di linee guida emanate dalla Sezione delle Autonomie (modello nato per le verifiche sulla gestione degli enti locali e degli enti sanitari, poi esteso alle Regioni e alle Province autonome). Sono compilati online questionari-relazione da parte dei revisori degli enti territoriali e sanitari. A seguito della costituzione della banca dati unificata Mef-Corte dei conti, viene modificato il ruolo dei revisori che da una parte vengono esonerati dall'obbligo di alimentare la banca dati, ma dall'altra sono comunque tenuti a controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili dalla documentazione relativa alle proprie verifiche. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori devono segnalare alla competente struttura dell'ente la necessità di inserire le informazioni carenti.
In caso di inadempienza dell'amministrazione, essi possono procedere autonomamente alle rettifiche e/o alle integrazioni necessarie. Al fine di poter esercitare tale attività di controllo, i Revisori degli enti territoriali e sanitari si accreditano sul "Portale Tesoro" https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni per l'ente di cui sono Revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.

(*) Revisore Enti Locali

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