I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Tari: in arrivo il bonus sociale

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

A distanza di quasi sei anni sono state definiti i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie Tari in favore delle utenze domestiche, introdotte dall’articolo 57-bis del Dl 124/2019. Quest’ultima norma ha stabilito, tra l’altro, che l’Arera assicura agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti con Dpcm.

Il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, ha, come detto, fissato tale principi e criteri attuativi. In primo luogo, il decreto ha individuato i beneficiari dell’agevolazione negli utenti domestici in condizione di disagio economico, limitando la stessa a un’unica fornitura di servizio, ossia a un’unica abitazione e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Nel silenzio della norma si ritiene che per titolarità si debba intendere la soggettività passiva del tributo (possesso o detenzione). Il disagio economico è individuato con riferimento all’Isee, il quale deve essere di importo non superiore a € 9.530 ovvero a € 20.000, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli. Tali valori potranno essere aggiornati con cadenza triennale dall’Arera sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il decreto, quindi, definisce l’ammontare del beneficio, pari al 25 per cento dell’ammontare della Tari o della tariffa corrispettiva prevista dal comma 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013, qualora il gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (di norma, nella Tari, i Comuni) si accrediti al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall’Anci. Se ciò non è possibile e, quindi, non si riesca a determinare l’ammontare effettivo del bonus, la riduzione del 25 per cento è commisurata alla spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Il costo delle riduzioni verrà tuttavia rimborsato al gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (i comuni) addebitandone l’onere a tutti gli utenti, domestici e non domestici, della Tari, mediante l’istituzione da parte dell’Arera, entro 4 mesi, di una nuova componente perequativa. I proventi della componente perequativa, che si va ad aggiungere a quelle introdotte dalla delibera n. 386/2023, vengono versati alla Csea (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali). La componente perequativa dovrà rispettare il principio di proporzionalità, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti del servizio, essere applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e con meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.

Per il riconoscimento dell’agevolazione, che decorrerà dal 1 gennaio 2025, gli utenti domestici interessati non dovranno presentare alcuna istanza, ma lo stesso avverrà in modo automatico a quelli che sono in possesso dell’indicatore Isee in corso di validità, rispettoso dei requisiti di cui sopra. A tal fine l’Arera dovrà definire le modalità di condivisione delle informazioni degli utenti aventi diritto del bonus sociale, fornite dall’Inps, tra il sistema informativo integrato (SII), il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e i gestori dei rifiuti (compresi i Comuni).

Le agevolazioni saranno quindi riconosciute direttamente da parte dei Comuni o dei gestori del servizio integrato dei rifiuti. Lo scambio dei flussi finanziari tra i gestori e la Csea sarà definito dall’Arera.

L’Arera ha la facoltà di introdurre, nell’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (delibera Arera n. 57/2025), meccanismi di gradualità, per un periodo di 12 mesi nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie.

Con l’emanazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Arera sarà necessario che siano chiariti sin da subito alcuni dubbi applicativi, come ad esempio, la gestione delle riduzioni per l’anno 2025, considerando che molti Comuni provvederanno già nei primi mesi dell’anno all’invio degli avvisi di pagamento del tributo (alcuni già tenendo conto delle tariffe che saranno deliberate per l’anno 2025 entro il prossimo 30 aprile). Da capire anche il rapporto del nuovo bonus sociale con le riduzioni già previste in molti regolamenti comunali (articolo 1, comma 660, della legge 147/2013) e in particolare se le agevolazioni comunali assorbono oppure si aggiungono a quella stabilita dall’Arera. Da definire anche la nuova componente perequativa, confidando che siano superate le criticità evidenziate dalle componenti già esistenti dal 2024 (in primis la problematica data dall’obbligo di versamento alla Csea delle somme “bollettate” a prescindere dall’incassato), specie nelle sue modalità applicative, considerato che le sue regole saranno definito ad anno abbondantemente iniziato.

(*) Vicepresidente Anutel

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