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Il ruolo dei revisori degli enti locali nel controllo del contributo alla finanza pubblica (2025-2029)

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di Marco Castellani (*) e Patrizio Battisti (**) - Rubrica a cura di Ancrel

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno 4 marzo 2025, in attuazione dell’articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), introduce nuovi obblighi per Comuni, Province e Città metropolitane in relazione al contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029. L’attuazione di tale contributo impone agli organi di revisione degli enti locali un’attenta attività di controllo e monitoraggio per garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste.

L’emanazione del decreto era attesa al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dalla legge 207 del 2024 che di fatto ha definito una nuova modalità di determinazione dell’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018. Sin d’ora, e quindi anche per il rendiconto 2024, l’equilibrio di bilancio era individuato come il rispetto di “un risultato di competenza non negativo” consentendo ai fini del conteggio anche l’utilizzo del risultato d’amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Con la nuova disposizione, che si applica dall’esercizio 2025, «l’equilibrio di bilancio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio».

Al fine di assicurare tale equilibrio gli enti locali sono obbligati ad iscrivere nel bilancio di previsione gli importi determinati con il suddetto decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta. Tale contributo deve essere iscritto nella missione 20, Fondi e accantonamenti, nella parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Con Dm 13 febbraio 2025 sono stati aggiornati gli schemi di bilancio e rendiconto, il principio 4/1 ed è stato introdotto la voce del piano dei conti U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 794, della richiamata legge di bilancio 2025.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

L’articolo 1 del decreto stabilisce l’obbligo per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, di assicurare un contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente. L’importo complessivo di tale contributo cresce progressivamente dal 2025 al 2029. Sono esclusi dall’obbligo di contribuzione gli enti in dissesto, in riequilibrio finanziario o con procedura di liquidazione straordinaria ancora in corso. Il ruolo dei revisori è fondamentale per verificare la corretta contabilizzazione del contributo alla finanza pubblica e il rispetto delle disposizioni previste dal decreto anche con riferimento alle risultanze del rendiconto 2025.

Verifica della corretta iscrizione in bilancio

I revisori dovranno accertare che il contributo alla finanza pubblica sia stato correttamente contabilizzato nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” della parte corrente del bilancio di previsione alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica” e rifletta esattamente gli importi indicati nelle tabelle di ripartizione contenute negli allegati al decreto.

Monitoraggio dell’equilibrio di bilancio

Come previsto dall’articolo 1, comma 785 della legge di bilancio 2025, l’equilibrio finanziario dell’ente deve essere rispettato assicurando che il saldo tra entrate e spese di competenza finanziaria sia non negativo, includendo l’avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo. Dovrà essere cura dei revisori verificare che il fondo sia finanziato esclusivamente con risorse di parte corrente e controllare che non vi siano irregolarità nell’utilizzo delle entrate vincolate e accantonate. In particolare, in sede di rendiconto 2025:

  • gli enti in avanzo dovranno accantonare le somme nel risultato di amministrazione, da destinare nell’esercizio successivo al finanziamento di investimenti, anche indiretti, con priorità rispetto alla formazione di indebitamento;
  • per gli enti in disavanzo, le somme accantonate costituiscono economia e concorrono al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione; al riguardo nell’aggiornamento del principio 4/1 sono stati inseriti tre esempi di compilazione dell’allegato A/1 in caso di integrale o parziale assorbimento della quota prevista di recupero del disavanzo nell’esercizio oltre alla quota di fondo obiettivi finanza pubblica.

Si fa presente, inoltre che solamente nel caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto, determinato come somma algebrica del saldo W2 e dei mancati accantonamenti al fondo, gli enti che, nell’esercizio 2025, non avranno rispettato l’equilibrio di bilancio (saldo W2) o non avranno assorbito l’accantonamento del fondo, dovranno iscrivere nel bilancio 2026/2028 un accantonamento aggiuntivo pari alla sommatoria in valore assoluto:

  • del saldo W2 se negativo;
  • del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica.

Controllo sulle variazioni di bilancio

Dal momento che il contributo deve essere inserito nel bilancio di previsione con una specifica variazione approvata dal Consiglio comunale o provinciale, i revisori nel rilasciare il prescritto parere sulla variazione di bilancio dovranno accertare la tempestività e la correttezza dell’iter di approvazione della variazione di bilancio e garantire la conformità delle delibere consiliari alle prescrizioni del decreto, in particolare che l’importo inserito in bilancio corrisponda a quanto indicato nella tabella allegata al decreto.

Verifica del rispetto degli obblighi di trasmissione dati

La norma prevede che per gli enti che non trasmettono alla Bdap i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente entro il 31 maggio il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10%. Sono esclusi dalla sanzione gli enti a quali per legge sono stati sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025. A tal proposito per le verifiche che i revisori devono effettuare in questa fase Ancrel, tramite la Fondazione Antonino Borghi, ha messo a disposizione nell’area riservata del sito www.ancrel.it una “pillola informativa” e una check list di controllo.

(*) Presidente Ancrel

(**) Presidente Ancrel Lazio

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4° LEZIONE 9 GIUGNO 2025 - ORE 15:00/17:00 Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa

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