Fisco e contabilità

Debiti commerciali, enti sempre obbligati a variare il bilancio per stanziare il Fondo di garanzia

Nell'allegato a/1, con l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, è prevista una voce dedicata al Fgdc

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Gli enti locali sono obbligati ad adeguare costantemente il fondo garanzia debiti commerciali in occasione di ogni variazione di bilancio, se cambia il valore della spesa per beni e servizi. L'alert arriva dalla Ragioneria generale dello Stato che, nella circolare n. 17/2022 (vedi anche NT+ Enti locali & edilizia dell'8 aprile), chiarisce il perimetro di riferimento per individuare la base di calcolo per quantificare l'accantonamento al fondo.

Il comma 862 della legge 145/2018 stabilisce l'obbligo a carico degli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori sui tempi di pagamento di stanziare entro il 28 febbraio di ciascun anno, con delibera di giunta, il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (Fgdc) nella parte corrente del proprio bilancio. A tale scopo, a decorrere dall'esercizio 2022, nel modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali». Poiché l'accantonamento deve essere operato in riferimento alla spesa per acquisto di beni e servizi, gli enti, rammenta la circolare, sono sempre tenuti a variare il proprio bilancio per stanziare il Fgdc, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio. Sono esclusi dal calcolo della base imponibile gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate, così come individuate nell'allegato a/2 al rendiconto (articolo 187, comma 3-ter, del Tuel).

Già la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Campania), con la deliberazione n 4/2022, aveva affermato che l'esclusione degli «stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione» va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, di cui al combinato disposto degli articoli 195 e 222 del Tuel.

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al Fgdc confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Ciò avviene con riferimento a ogni anno per il quale sono violate le regole sui tempi di pagamento. In sede di rendiconto, l'accantonamento complessivo è pertanto composto dalla sommatoria degli accantonamenti al Fgdc stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Tali somme sono definitivamente liberate - in sede di rendiconto - nell'esercizio in cui l'amministrazione rileva, in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge 145/2018.

Al fine di monitorare le dinamiche dell'accantonamento al fondo, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022 degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, nell'allegato a/1, concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, è prevista una voce dedicata al Fgdc, che riporta l'andamento di tale accantonamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'esercizio. In attesa dell'entrata in vigore del prospetto modificato, nel rendiconto 2021 la voce è sommata negli «Altri accantonamenti».

Infine, la Ragioneria dello Stato ricorda all'organo di controllo, al fine di verificare i presupposti per l'applicazione delle misure correttive, l'obbligo di riscontrare gli indicatori riferiti all'esercizio precedente in tempo utile affinché venga rispettata la suddetta scadenza da parte dell'ente controllato.

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