Il CommentoFisco e contabilità

Pnrr, controllo interno affidato a una governance di tipo verticistico

di Ettore Jorio

Il Pnrr ha scoperchiato un vecchio vizio, quello di vendere la pelle dell'orso prima che venga ucciso. Da tifoso dell'orso, quello di fare i conti senza l'oste. Una specie di bancomat senza rendiconto cui accedere liberamente (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 21 giugno). Non è affatto così. Il godimento delle risorse Pnrr assumerà, infatti, definitività in capo al destinatario a esito positivo dei controlli, cui le stesse sono ancorate e sottoposte.

Controllori e controllati
I fondi vanno programmati secondo i principi di legalità ed efficienza nonché con la necessaria tempestività, garante degli investimenti attualizzati alle esigenze di domani. Con tanta concreta creatività, ma con ragionevolezza e concretezza.
Insomma, oggi, più che mai, non deve essere sprecato un euro e, proprio per questo, i controlli dovranno essere severi ed efficaci (Angelo Canale dixit, inaugurazione anno giudiziario Corte conti 2021). Quali i controlli? Tutti. Siano essi esercitati dall'Ue che sul piano interno.

Il ruolo dell'Ue
Quelli europei non si limitano ai soli compiti rendicontativi. Sono tosti. Specie per il nostro Paese che ha ottenuto il massimo (191,5 miliardi, di cui 68,9 in sovvenzioni a fondo perduto), ovviamente condizionato all'approvazione delle riforme abilitanti, non affatto facili da realizzare. L'incipit della filiera dei controlli unionali è rappresentato dalla verifica sull'impegno del Paese destinatario a costruire una sua efficiente rete burocratica che verifichi in progress che le erogazioni europee, effettuate a stati di avanzamento, siano utilizzate secondo programma ed efficacemente. Ciò allo scopo di prevenire irregolarità e frodi commesse a vario titolo e di agire contro ogni appropriazione ovvero utilizzo indebito. A questo fine, sono autorizzate sia la Commissione europea, che l'Olaf e la Corte dei conti ad esercitare i controlli e le verifiche sul posto di realizzazione delle opere nonché individuato il diritto dell'Unione europa a conseguire, nel caso di accertata irregolarità grave, il rimborso anticipato di tutto il finanziato. Non solo. Sono tutti interessati a vigilare - e chi ne ha specifico titolo a intervenire prontamente - sulla puntualità dell'investimento effettuato, attraverso l'utilizzo dei quattrini non rimborsabili e il finanziamento in prestito, e sulla correttezza delle procedure. Al riguardo, costituisce obbligo del Paese destinatario fornire all'Ue i dati comparabili ai fini dell'audit e del controllo convenuto. Conseguentemente, in difetto di regolarità, la Commissione è tenuta a ridurre il benefit e, in caso di inadempienze gravi, a revocarlo.

L'attività delle istituzioni nazionali
Diversamente accade con i controlli domestici sul Pnrr. Ciò va ben analizzato prescindendo da quelli che eserciterà la Corte dei conti, sempre di più gravata di oneri, che andranno ad appesantire il ridotto organico, peraltro già impegnato oltre misura con una competenza a quasi 360°. Non si può pensare di fare con il magistrato contabile, bisognoso sul tema anche di una formazione specifica, quanto si fa con il papà debole nelle famiglie forti. Tanto c'è lui che penserà a tutto! Gravandolo così oltre il naturalmente possibile, atteso che il suo compito è quello di verificare anche le opzioni fatte dalla politica posta a governare le istituzioni che godono dei finanziamenti.
Il controllo interno sul Pnrr si esercita con la governance ideata dal Dl 77/2021, con la quale il Governo ha messo in campo la sua squadra pensata in senso verticistico: cabina di regia, segreteria tecnica presso la presidenza del consiglio; servizio centrale per il Pnrr; unità di audit presso la RgS. Il tutto completato con le organizzazioni ministeriali, prima fra tutte una struttura dirigenziale, cui affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e controllo di propria competenza nonché il compito di divenire struttura informativa costante del servizio centrale per il Pnrr e di adottare misure di tutela atte a prevenire le frodi.

La messa a terra delle opere
L'organizzazione strutturale per l'attuazione del Pnrr è, a ben vedere, alquanto complessa. Per un verso, individua e decentra l'elaborazione e la gestione dei progetti a un elevato numero di decisori e attuatori, individuati nel sistema autonomistico territoriale, con le Regioni impegnate solo nella Missione 6 (Salute) e i Comuni/Città metropolitane che hanno già goduto di riparti per 33,8 miliardi sui 53 previsti (si vede NT+ Enti locali & edilizia del 23 giugno). Per un altro, conserva a livello centrale un potere decisionale tecnico-politico, tanto da dover ricorrere ove mai alle deleghe attuative per decentrare alcune competenze, oltre che ovviamente mantenere in esclusiva quello sostitutivo (articolo 120, comma 2, della Costituzione). Quanto alle autonomie locali, il regolamento del Parlamento e Consiglio Ue n. 241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le promuove a partner importanti e imprescindibili, sia nell'attuazione delle riforme che degli investimenti, tanto da considerarle coinvolte a pieno titolo nel quadro giuridico nazionale. Quindi, oltre allo Stato, anche le Regioni con le due Province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni hanno in consegna la titolarità delle iniziative previste nel Pnrr, che dovranno portare avanti in ossequio alla disciplina nazionale e unionale.
Di conseguenza, per gli enti locali e i soggetti, comunque, attuatori una severa sottoposizione ai controlli di legalità e di merito nonché a quelli amministrativo-contabili, che qui si ritengono estensibili anche a quelli delle sezioni regionali della magistratura contabile (per la sanità a quelli eseguiti sulle aziende sanitarie, soggetti attuatori delle Regioni). Ciò in perfetta riedizione di quanto è ordinariamente previsto con esiti francamente non esaltanti, considerata la precarietà dell'organico della Corte dei conti, da superare solo che si voglia godere della sua proverbiale competenza e guardiania nel rispetto delle regole.

La ciliegina sulla torta
Il tutto collaborato, a dispetto della importanza della funzione dei controlli, da una folla di esperti già selezionali e distribuiti alla bene meglio, specie nel sistema della autonomie, che costeranno un botto (circa 500 euro pro die per 150 giorni di presenza), dei quali è davvero difficile stimare il valore aggiunto. Ciò in aggiunta ai mille professionisti reclutati per il sostegno alle amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell'arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.