Amministratori

Servizi pubblici locali, richiesta un'adeguata organizzazione di controllo e vigilanza preventiva

Gli enti affidanti dovranno monitorare la gestione sulla base di un programma finalizzato alla verifica del corretto svolgimento

di Ciro D'Aries

Il nuovo decreto di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31 dicembre, contiene tante novità di impatto anche in termini di gestione e controllo sui servizi da organizzare nell'interesse della comunità amministrata.

Innanzitutto vale la pena puntualizzare che la nuova disciplina di riordino riguarda i servizi «di rilevanza economica» che, secondo le definizioni di cui all'articolo 2, lettera c), riguarda «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

In merito alla rilevanza economica, pertanto, sarà importante analizzare il servizio anche da un punto di vista di "appetibilità" di mercato, nel senso che un servizio non di interesse del mercato ovvero che a fronte di una ipotetica gara di mercato quest'ultimo potrebbe "non rispondere" in termini di partecipazione da parte dei players, il servizio stesso sarebbe non a rilevanza economica e quindi sottratto alla nuova disciplina, in quanto prevalente l'aspetto socio-istituzionale dello stesso.

Interessante, altresì, la precisazione che un ente locale potrà istituire anche nuovi servizi – diversi da quelli già previsti per legge – che riterrà utili alle comunità di riferimento, dopo apposita istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello stesso decreto, favorendo la capacità strategica e programmatica degli enti pubblici e nell'ottica di una sussidiarietà orizzontale con i cittadini e le imprese per un efficace sviluppo dei territori.

Sul versante dei controlli sulla gestione dei servizi a rilevanza economica, in relazione alle diverse modalità di gestione dei medesimi ai sensi dell'articolo 14 (affidamento a terzi, a società mista, a società In-house, in economia o mediante aziende speciali), l'articolo 28 richiede che gli enti affidanti dovranno esercitare la "vigilanza" sulla gestione sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenuto conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Programma di controlli che si aggiunge alle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi di cui al successivo articolo 30; il primo rappresenterà un monitoraggio continuo sulla correttezza di quanto dovrà essere disciplinato contrattualmente e su cui l'articolo 24 statuisce gli elementi imprescindibili da prevedere, tra cui gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico nonché gli specifici strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali , compreso il raggiungimento o meno dei livelli di qualità programmati e attesi.

È evidente che sulla base di adeguate clausole contrattuali si potrà attivare anche un efficace programma dei controlli sul servizio, soprattutto se il contratto conterrà indicatori preventivi dei principali elementi chiave su cui l'attività di monitoraggio dovrà concentrarsi, in modo particolare su quelli dediti alla verifica dell'efficacia (capacità di creare valore pubblico), dell'efficienza (minor consumo di risorse pubbliche) nonché della qualità dei servizi (adeguato gradimento da parte dell'utenza); maggiore sarà il dettaglio di tali elementi a preventivo (bandi di gara, schema di contratto di servizio, carta dei servizi e obblighi di trasparenza da parte dei gestori) più facilmente potrà articolarsi il programma di vigilanza e controllo da parte dell'ente affidante a cui, comunque, è richiesta una adeguata organizzazione interna, collegata possibilmente al sistema dei controlli interni (di gestione, strategico, della qualità e degli organismi partecipati), capace di un intervento tempestivo e infrannuale tale da poter incidere anche sulle vicende del rapporto (articolo 27), sull'applicabilità di eventuali sanzioni nonché ai fini di una eventuale rimodulazione delle tariffe.

Grazie a tale sistema di controllo, potrà essere molto più facilmente osservabile anche l'ulteriore adempimento circa la verifica periodica disciplinata dall'articolo 30 del decreto, che richiede una ricognizione periodica dei servizi pubblici di rilevanza economica nonchè della misura del ricorso all'affidamento in-house; ricognizione che dovrà essere contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui alla ricognizione di cui all'articolo 20 del Tusp.

Anche in tali termini un'adeguata organizzazione interna dei controlli sui singoli servizi di rilevanza economica, secondo il legislatore, potrà aiutare gli enti affidanti a svolgere un effettivo ruolo di indirizzo e controllo senza subire disservizi ovvero diseconomie a danno della collettività.

Prevenire in termini organizzativi aiuterà al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini-utenti e ciò rientra nell'attività di programmazione generale degli enti pubblici, che non può essere rappresentata solo in termini finanziari (di bilancio) ma che deve prendersi carico anche di tutti gli ulteriori aspetti, di cui quelli organizzativi possono costituire la vera leva per un «buon andamento della pubblica amministrazione» in ossequio all'articolo 97 della Costituzione.

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