di Alessandro De Silva Vitolo

Impianti agrivoltaici - impianti fotovoltaici - PAUR - illegittimo diniego se fondato su interferenze con le componenti culturali del territorio - compatibilità degli impianti FER di tipo agrivoltaico in area agricola

È illegittimo il diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto “agrivoltaico” basato sull’assunto che il progetto interferirebbe con le componenti culturali di riferimento. Invero, nel bilanciamento tra la tutela del patrimonio culturale e la esigenza di transizione ecologica, anche nel settore dell’agrivoltaico, come ad esempio in quello per la realizzazione di pale eoliche, deve tenersi conto che l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione di un vincolo indiretto, non ha il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. Una posizione “totalizzante” espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone infatti in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente. L’Amministrazione, in sede di esercizio e di riedizione del potere, deve dunque ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue alle aree vincolate, secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale.

TAR Puglia - Lecce, Sez. II, 15 novembre 2022, n. 1799

 

Impianti agrivoltaici - impianti fotovoltaici - differenze sostanziali - produzione elettrica da fonti rinnovabili - PNRR- transizione verde - Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) - compatibilità degli impianti FER di tipo agrivoltaico in area agricola

Gli impianti agrivoltaici si sostanziano in un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica; mentre nel caso di impianti fotovoltaici viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo, in modo da consentire che la superficie del terreno resti permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Gli stessi, dunque, non si pongono in un rapporto di genus ad species, trattandosi di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita).

TAR Puglia - Lecce, Sez. II, 4 novembre 2022, n. 1750

 

Impianti agrivoltaici - impianti fotovoltaici - PAUR - illegittimo diniego se basato su numero degli impianti fotovoltaici già presenti

È illegittimo il diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto “agrivoltaico” basato sulla considerazione del numero e della consistenza di impianti “fotovoltaici” già sparsi sul territorio regionale, in quanto gli stessi non si pongono in un rapporto di genus ad species, trattandosi di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita); invero, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile impedendo la potenzialità produttiva del terreno, nell’agrivoltaico la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. In sostanza, se un campo agrivoltaico “non si vede”, non vi sono impatti cumulativi tali da giustificare il diniego di relativa installazione.

TAR Puglia - Lecce, Sez. II, 12 ottobre 2022, n. 1586

 

Agrivoltaico - sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo - necessaria tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici

L’art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) titolato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” racchiude gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture); può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. Da ciò discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, e dunque la necessità che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali. 

Impianti agrivoltaici - impianti fotovoltaici - PAUR - giudizio non favorevole di compatibilità ambientale

È legittimo il diniego al rilascio del PAUR per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico qualora l’Amministrazione, con ampia e articolata motivazione, rilevi che il progetto comprometta la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria nell’area di intervento sia modificando gli attuali assetti colturali e l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo, sia incidendo sulla giacitura della maglia agricola di particolare qualità e tipicità. In questo senso, l’Amministrazione, in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale), può, ragionevolmente e complessivamente, spiegare le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell’ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell’attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili.

TAR Puglia - Lecce, Sez. III, 1 settembre 2022, n. 1376

 

Impianti agrivoltaici - PNRR - necessario bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale - tutela del paesaggio rurale - sistemi di approvvigionamento di energia da fonti alternative

Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) dedica un apposito settore di intervento all’agro-voltaico affermando l’obbiettivo dell’implementazione “… di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte”. In tal guisa, il settore dell’agro-voltaico costituisce oggetto di specifico studio e attenzione da parte del Governo centrale e regionale, nella consapevolezza che il bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale (l’interesse alla tutela del paesaggio rurale, da un lato; l’interesse all’implementazione di sistemi di approvvigionamento di energia da fonti alternative a quelle fossili) non si attua mediante la semplicistica “opzione zero” (no agli impianti FER su di una determinata area), ma comporta l’interrogarsi sulla possibilità di coniugare le esigenze agricole con quelle della produzione di energia da fonti “pulite”; di tal ché è da considerarsi illegittima la scelta delle Amministrazioni che, senza interrogarsi sui benefici dell’impianto in esame, attribuiscano, nel non concedere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, peso decisivo alla modifica della “texture” di riferimento che si realizzerebbe con l’attuazione dell’impianto. Pertanto, a fronte di tali soluzioni creative, volte a coniugare esigenze imprenditoriali (in un settore, peraltro, assolutamente cruciale per l’intera economia nazionale, quale quello dell’approvvigionamento di fonti energetiche “pulite”, che non utilizzano cioè il procedimento di estrazione del carbon-fossile) con la tutela delle realtà agro-alimentari, costituisce preciso onere dell’Amministrazione motivare in maniera analitica le ragioni di non compatibilità dell’intervento con la trama agricola di riferimento, non potendosi la stessa trincerare dietro la semplicistica circostanza dell’alterazione della “texture agricola”, quasi che tale “texture” sia uno stigma che impedisca – oggi e per il futuro – ogni e qualsivoglia trasformazione del territorio, pur con la salvaguardia e gli accorgimenti prima detti. 

TAR Puglia - Lecce, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 1267

 

Impianti agrivoltaici - impianti fotovoltaici - PAUR- differenze sostanziali - inconferenza del PPTR

Stante l’attuale assenza di una disciplina dell’agrivoltaico, oggetto di un’attenta rimeditazione, l’Amministrazione deve conformarsi, nel valutare il progetto, a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su una prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati. È dunque illegittimo il divieto all’istallazione di impianti agrivoltaici per contrasto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) trattandosi di normativa tecnica inconferente poiché dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici; ciò in quanto l’impianto agrivoltaico consente l’integrazione tra l’attività agricola e quella di produzione di energia da fonte rinnovabile e l’innanzi descritta lacuna normativa non può essere risolta con l’applicazione analogica delle norme dettate per il fotovoltaico puro.

TAR Puglia - Bari, Sez. II, 26 aprile 2022, n. 586