Appalti

Nuovo codice, rotazione soft e contratto in 30 giorni (anziché 60) per gli appalti sottosoglia

Le bozze di riforma portano a regime le semplificazioni della pandemia e prevedono solo controlli a campione sui requisiti delle imprese negli affidamenti diretti

di Mauro Salerno

Alleggerimento del principio di rotazione, controlli solo a campione dei requisiti delle imprese negli affidamenti diretti, tempi dimezzati per la stipula die contratti, estensione a regime di tutte le semplificazioni introdotte nel periodo della pandemia con i decreti del 2020 (Dl n.76/2020) e del 2021 (Dl 77/2021). Sono improntate alla massima accelerazione delle procedure di assegnazione dei piccoli appalti le novità su cui sta lavorando la commissione del Consiglio di Stato, incaricata di preparare uno schema di riforma del codice degli appalti entro il prossimo 20 ottobre. Subito dopo, esprimersi sul lavoro compiuto, toccherà al nuovo governo.

Le prime novità contenute nelle bozze, anticipate sull'edizione di ieri di questo giornale, rendono evidente l'intenzione di un cambio di passo rispetto al passato, con occhi puntati più sul raggiungimento del risultato (l'assegnazione rapida e l'esecuzione dei contratti) che sull'esasperata attenzione alla formalità delle procedure. Un'impostazione che balza agli occhi soprattutto nelle nuove regole di ingaggio per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee.

A regime le deroghe della pandemia
La prima novità è in realtà una conferma. Il nuovo codice porterà infatti a regime tutte le deroghe introdotte durante la pandemia per semplificare la gestione delle gare nella fase di emergenza. Resterà innanzitutto il riferimento al testo (art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020) che stabiliva la procedura da applicare in base al valore dell'appalto, con la distinzione tra affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando, con relative soglie. nella stesura finale del testo, la spinta verso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure dovrebbe venire compensata da misure di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle attuali.

Tempi contingentati e freno al sorteggio
La voglia di snellire al massimo la fase di affidamento degli appalti viene ribadita anche dalla scelta di indicare una tempistica stringente per la conclusione delle procedure sottosoglia, a cui si aggiunge la decisione di dimezzare i tempi per la stipula dei contratti che dovrà avvenire entro 30 giorni (e non 60) a partire dall'acquisita efficacia dell'aggiudicazione. Inoltre, sempre ai fini di una maggiore semplificazione, si estenderà senza limiti l'esecuzione anticipata del contratto, senza condizionarla all'esistenza dei requisiti di urgenza, come invece accade ora. Un'allegato conterrà poi la disciplina degli elenchi e delle indagini di mercato, nonché l'individuazione delle ipotesi in cui sarà consentito ricorrere al sorteggio (che di regola invece sarà vietato).

Obbligo di rotazione meno rigoroso
Due innovazioni forti riguarderanno l'esclusione automatica delle offerte anomale e il principio di rotazione. La prima novità sarà che il metodo dell'esclusione automatica sarà circoscritto a lavori e servizi e non sarà più esteso alle forniture. L'intenzione, poi (questa è la seconda novità) è quella di lasciare alle stazioni appaltanti il compito di indicare liberamente nel bando, uno dei tre metodi di esclusione automatica, che saranno descritti, anche matematicamente, in un allegato.

Quanto al principio di rotazione l'obiettivo è quello di rispettare l'indicazione delle delega, che lo ha mantenuto in piedi, ma al contempo quello di rendere la sua applicazione molto più flessibile, sulla base di una indicazione motivata da parte della stazione appaltante

Controlli a campione nell'affidamento diretto
Per snellire i microappalti verrà molto semplificato il controllo sui requisiti dei partecipanti nel caso dell'affidamento diretto. Il tutto dovrebbe basarsi su un'autodichiarazione da parte dei concorrenti. Al posto di un controllo a carico di tutti gli affidatari, la stazione appaltante verificherà ogni sei mesi le dichiarazioni rese dagli imprenditori, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Ovviamente questo non toglie la possibilità che l'ente verifichi comunque il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario o dell'aggiudicatario.

Rup presidente di commissione
Altra grande novità per le stazioni appaltanti è il cambio di rotta rispetto alla possibilità che alla partecipazione del responsabile del procedimento alle commissioni giudicatrici. Il nuovo codice permetterà al Rup di svolgere anche il ruolo del presidente. Verrà poi conservato il principio della libera scelta da parte delle stazioni appaltanti circa l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con l'obiettivo di permettere alla stazione appaltante la scelta più conveniente per raggiungere il risultato prefissato.

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