Amministratori

Partecipate, l'assessore non può rappresentare l'ente in assemblea senza delega specifica del sindaco

Una delega di funzioni non vale a conferire il diverso potere di esercitare la rappresentanza legale dell'ente

di Michele Nico

Nella gestione delle partecipazioni societarie i diritti del Comune sono esercitati, di norma, dal sindaco, per cui l'assessore può validamente rappresentare l'ente azionista nell'assemblea dei soci solo con delega sindacale, non bastando a tale scopo la delega generale di funzioni assegnate all'assessore dal capo dell'amministrazione locale. Questo perché la delega di funzioni comporta la possibilità di adottare atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ma non vale a conferire all'assessore il diverso potere di esercitare la rappresentanza legale dell'ente. Lo ha affermato la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n. 32/2023.

Il fatto
Nel caso in esame la Sezione si è occupata del danno arrecato al patrimonio della società in house di un Comune veneto a seguito di un'operazione di interscambio finanziario con altra società partecipata dal medesimo ente poi fallita, con la conseguente svalutazione di un credito (divenuto inesigibile) di oltre 400mila euro, vantato dalla società in house nei confronti dell'altra partecipata. L'evento ha comportato lo squilibrio finanziario della società pubblica creditrice e la necessità di ricapitalizzazione da parte del Comune, con il conseguente intervento della Procura erariale.
Nell'ambito della vicenda processuale il collegio ha vagliato la condotta degli amministratori delle due società coinvolte, nonché la posizione del sindaco e dell'assessore intervenuti in assemblea a nome e per conto del Comune socio, emettendo poi un verdetto di condanna per danno erariale a carico di tutti gli imputati.
Rispetto all'operato dell'assessore comunale i giudici hanno rilevato, quale circostanza aggravante, che lo stesso ha preso parte all'assemblea della società in house autorizzando l'operazione di interscambio:
• senza la previa adozione degli indirizzi consiliari ex articolo 42, secondo comma, lettera e), del Tuel;
• senza una specifica delega di rappresentanza per l'assemblea.

La delega di funzioni
Riguardo a quest'ultimo punto la difesa dell'amministratore locale ha sostenuto che il potere di rappresentanza sarebbe stato conferito in via generale con l'attribuzione delle deleghe assessorili disposta con decreto del sindaco, e che pertanto non occorreva alcuna specifica delega per intervenire in sede assembleare.
La Sezione ha respinto questa tesi facendo leva sul fatto che nell'ordinamento vigente gli assessori hanno un ruolo amministrativo diretto solo in quanto componenti della giunta, quale organo collegiale con funzioni di collaborazione con il sindaco nello svolgimento delle relative attività istituzionali. Il riparto di competenze ha una valenza inderogabile, tant'è che lo statuto comunale può regolamentare l'organizzazione dell'ente con disposizioni integrative, ma non derogatorie della disciplina di rango primario.
Di conseguenza, la rappresentanza legale dell'ente che il Tuel pone in capo al sindaco non può essere attribuita ad altri organi neppure in forza di disposizioni statutarie, e la previsione di deleghe interorganiche deve risultare coerente con la funzione istituzionale dell'organo monocratico cui si riferisce.
Sulla base di tali argomentazioni il collegio ha concluso che l'assessore intervenuto nell'assemblea della società in house non solo ha approvato una rischiosa operazione di interscambio senza la previa autorizzazione dell'organo consiliare dell'ente, ma non risultava neppure legittimato a rappresentare il socio pubblico in tale sede, per l'assenza di una specifica delega ad hoc da parte del sindaco.

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