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Incidente con un cinghiale, il cartello di pericolo libera l’ente da ogni responsabilità

di Domenico Carola

I giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16808/2018 hanno nuovamente posto sotto la lente di ingrandimento la questione della responsabilità dell'ente proprietario della strada per i danni provocati a un veicolo da un animale che attraversa improvvisamente la carreggiata, ritenendo che, se il pericolo di attraversamento animali è segnalato da cartelli stradali, nessun risarcimento è dovuto.

Il caso
Un automobilista era rimasto coinvolto in un incidente stradale con un cinghiale che all'improvviso gli aveva attraversato la strada e nell'urto aveva riportato danni al veicolo. Per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti chiamava in giudizio l'ente proprietario della strada. Il giudice di primo grado ha accolto l'istanza di risarcimento, mentre il Tribunale riformando la sentenza ha rigettato la domanda nella considerazione che la presenza di animali selvatici (e potenzialmente l'attraversamento della carreggiata da parte degli stessi) era stata segnalata da appositi cartelli stradali. Avverso questa decisione l'automobilista danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, fra l'altro la violazione degli articoli 2051, 2052 e 2043 del codice civile, in relazione all'articolo 14 del codice della strada e alla legge regionale n. 3 del 1994. Inoltre ha ribadito che il cartello stradale apposto, con l'avviso di pericolo per la presenza di animali selvatici, non costituisce una misura di protezione sufficiente e idonea a garantire la sicurezza della circolazione stradale e che, inoltre, la violazione e la mancata applicazione dell'articolo 2043 codice civile (principio del «neminem ledere»), nonché l'apposizione del cartello di pericolo dimostrava come l'ente proprietario della strada fosse edotto della presenza di animali selvatici, circostanza che l'avrebbe dovuto portare all'adozione di misure di protezione atte a renderla sicura.

La decisione
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali, ed escludendo l'applicazione dell'articolo 2052 del codice civile in tema di responsabilità extracontrattuale, in quanto il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilità dall'articolo 2052, inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 del codice civile, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. Appare di tutta evidenza che la pretesa del ricorrente di far discendere l'obbligo di predisporre mezzi specifici e mirati, per scoraggiare o impedire l'attraversamento a tutela degli utenti della strada, dalla ulteriore finalità di protezione che avrebbe l'attribuzione di poteri agli enti, non potrebbe che trovare fondamento in una specifica norma. Altrimenti, dalla finalità generale della legislazione si farebbero discendere obblighi ben oltre la generica prudenza e diligenza. Stabilita la mancanza dell'obbligo di predisporre misure diverse dalla regolamentare segnaletica stradale, pacificamente esistente, è irrilevante la mancata considerazione della conoscenza del fenomeno da parte della Provincia in quella zona della strada provinciale. Ribadiscono i giudici che anche ad assumere che « la legislazione di settore in tema di tutela di fauna selvatica è anche a protezione degli utenti della strada, la cui incolumità può essere messa a rischio delle attività di ripopolamento della fauna, nessun dovere specifico di diligenza al di là di quello generale assolto con l'apposizione della segnaletica, può discendere in capo all'ente delegato per la gestione della fauna dalla mera esistenza della suddetta finalità, se tale dovere non si traduca in specifiche disposizioni normative».

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 16808/2018

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