Personale

Pre-intesa, individuate nuove timide modalità di finanziamento del welfare integrativo

Il correttivo sulle modalità di finanziamento consente di fare un passo in avanti verso un concreto decollo dell'istituto

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni del triennio 2019/2021 ha demandato alla contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione del welfare contrattuale, volte a migliorare il benessere del personale e a rafforzare il senso di appartenenza alle amministrazioni.

Il Comitato di settore autonomie locali nell'atto del 14 luglio 2021 ha evidenziato come l'attuazione nel comparto delle Funzioni locali dell'indirizzo in materia di welfare contrattuale, contenuto nell'Atto di indirizzo quadro della Funzione Pubblica, impone, anche in un'ottica di armonizzazione tra i comparti, il superamento delle specifiche limitazioni al finanziamento del welfare contrattuale, stabilite nel solo comparto delle Funzioni locali.

Con questo spirito, si legge nel documento, si deve valutare, altresì, la possibilità di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione in strumenti di welfare integrativo.

Il modo in cui Aran e parti sindacali hanno inteso tradurre tali indirizzi nel nuovo testo contrattuale lo si legge all'articolo 82 della pre-intesa firmata lo scorso 4 agosto e oggi all'esame del Mef e della Funzione Pubblica.

L'impianto regolamentare contenuto nell'articolo 82 ricalca la formulazione dettata dall'articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018 con possibilità di riconoscere ai dipendenti prestazioni integrative nei seguenti ambiti: sostegno al reddito della famiglia (aiuti economici e sussidi), supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli (ad esempio borse di studio), contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore di dipendenti in difficoltà per accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Per superare la criticità delle risorse finanziarie da destinare all'istituto, che è il vero «freno a mano» per l'attuazione di qualsiasi politica di welfare integrativo negli enti locali, l'Aran e le parti sindacali hanno previsto (comma 2) che gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del fondo delle risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Viene precisato che tra le risorse del fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle derivanti anche dalla possibilità di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione (nel testo della pre-intesa, sembrerebbe esserci un refuso visto che l'articolo 67 del contratto del 21 maggio 2018 è disapplicato, con decorrenza 1° gennaio 2023, per effetto di quanto disposto all'articolo 79, comma 7, del nuovo contratto).

Sicuramente in questo nuovo contratto, il correttivo introdotto sulle modalità di finanziamento, consente di fare un passo in avanti verso un concreto decollo dell'istituto anche negli enti locali ma temiamo che ciò non sia sufficiente.

Gli incrementi previsti dal nuovo contratto nel fondo delle risorse decentrate potrebbero essere sufficienti a mala pena ad adeguare quelle indennità che sono state oggetto di un ritocco al rialzo (quali l'indennità di condizioni lavoro, le specifiche responsabilità, l'indennità di servizio esterno) e a remunerare quelle introdotte ex novo (come l'indennità di turno festivo infrasettimanale).

Inoltre, anche il finanziamento dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione, seppur ha il vantaggio di essere escluso dal tetto del salario accessorio 2016, non garantisce politiche strutturali di welfare integrativo poichè nella maggior parte dei casi i predetti piani si esauriscono in lassi di tempo medio/breve.

La soluzione, forse, potrebbe essere quella indicata nell'atto di indirizzo del Comitato di settore ovvero l'armonizzazione delle disposizioni previste in altri comparti (ad esempio, negli ex comparti Enti pubblici non economici e Ricerca, oggi trasfusi nei rispettivi contratti 2016/2018, che consentivano di destinare un importo non superiore all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione).

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