Fisco e contabilità

Assunzioni, avanzi e incentivi sulle entrate: tutti i rischi della mancata approvazione del rendiconto

Per la proroga dei termini gli enti sperano ancora nella conversione in legge del Dl 21/2022

di Elena Masini

La mancata proroga del termine di approvazione del rendiconto di gestione su cui molti enti locali facevano affidamento (e le cui speranze sono attualmente legate alla conversione in legge del Dl 21/2022) fa mettere l'acceleratore sulle operazioni di chiusura dei conti dell'esercizio 2021. Oltre alla definizione del riaccertamento ordinario dei residui, occorre procedere – in particolare - alla scomposizione del risultato di amministrazione, con la quantificazione delle quote accantonate, vincolate e destinate. Particolare attenzione, anche per quest'anno, dovranno avere la definizione delle risorse vincolate da fondi Covid e, a partire dall'esercizio 2021, delle risorse aggiuntive dei servizi sociali assegnate nell'ambito del fondo di solidarietà comunale ai sensi del Dpcm 1° luglio 2021. In questo frangente, tutti gli enti in ritardo nell'approvazione del consuntivo dovranno valutare con attenzione le conseguenze e i limiti previsti dal legislatore.

Divieto di assunzioni
Innanzitutto, a partire dal 1° maggio 2022, gli enti ritardatari soggiacciono al divieto di procedere ad assunzioni di personale (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016). Tale divieto opera sia per assunzioni di personale a tempo determinato che indeterminato, per le procedure di stabilizzazione e per i contratti di somministrazione, compresi i contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi del divieto. Il blocco opera sino a quando l'ente non approva il rendiconto. Sono esclusi dal divieto le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale.

Limiti all'applicazione dell'avanzo
Come noto, il comma 897 della legge 145/2018 prevede, per gli enti in disavanzo, limiti all'applicazione di quote del risultato di amministrazione accantonato, vincolato e destinato. Per la determinazione di tali limiti, gli enti devono fare riferimento al prospetto dimostrativo del risultato desunto dal rendiconto dell'esercizio precedente e, nelle more dell'approvazione del rendiconto, al prospetto del risultato presunto allegato al bilancio di previsione, da aggiornarsi, in caso di esercizio provvisorio, entro il 31 gennaio. L'ultimo periodo del comma 897 dispone che «Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione». La norma si presta a una duplice interpretazione: ovvero se tale divieto sia riferito solamente agli enti in disavanzo ovvero vada rivolto a tutti gli enti, a prescindere dalla situazione di deficit. La prima soluzione potrebbe essere quella che, ad una lettura immediata, parrebbe più aderente al tenore letterale, dato che essa è inserita all'interno di una disposizione finalizzata a disciplinare le regole per gli enti in disavanzo. Lo spirito del legislatore, tuttavia, sembra quello di precludere a tutte le amministrazioni la possibilità di applicare avanzo, nel caso in cui non risulti approvato il rendiconto. Si tratterebbe di una misura "sanzionatoria" finalizzata a contrastare il ritardo nell'approvazione del rendiconto, anche al fine di evitare comportamenti elusivi da parte degli enti. Seguendo tale interpretazione, che appare sicuramente più cautelativa, tutti gli enti si trovano nella impossibilità di applicare quote di avanzo fino ad avvenuta approvazione del rendiconto. Sfuggono a tale limite:
• le risorse vincolate destinate all'estinzione anticipata dei mutui, limitatamene alla quota capitale;
• i fondi Covid (articolo 1, comma 823, della legge 178/2020);
• le risorse del Pnrr (articolo 15, comma 3, Dl 77/2021);
• le quote derivanti dall'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, corrispondente alla quota capitale rimborsata nell'esercizio 2021 (articolo 52, comma 1-ter, Dl 73/2021).

Divieto di riconoscere gli incentivi sulle entrate
Infine, gli enti che non rispettano i termini di legge per l'approvazione del rendiconto non potranno riconoscere al proprio personale dipendente gli incentivi sulle entrate previsti dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. Come stabilito dalla Corte dei conti – Sezione autonomie (delibera n. 19/2021), solo l'approvazione dei due principali documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto di gestione) entro i termini di legge, anche se derivanti da proroga e non quelli previsti dal Tuel, consentono di rispettare il dettato normativo in oggetto. Il divieto di erogazione non è sanabile e comporta la decadenza dal diritto di vedersi riconosciuti i premi sulle maggiori riscossioni Imu e Tari per l'intero esercizio 2022, a meno che non intervenga la proroga del termine che rimetterebbe l'ente nelle condizioni di poter erogare le somme.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©