Appalti

Manca il Durc di congruità: effetti sui benefici edilizi

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Silvio Rivetti

La domanda del lettore: Per interventi di manutenzione straordinaria e superbonus al 110 per cento, un privato affida direttamente i lavori a più imprese. Il Durc (documento unico di regolarità contributiva) di congruità dev'essere richiesto da ogni impresa? Che cosa accade, per la fruizione dell'agevolazione fiscale, se un'impresa risulta non congrua?

La risposta dell'esperto:Occorre premettere che il Durc di congruità è il documento rilasciato dalla Cassa edile del territorio ove è situato il cantiere, che attesta, con riferimento al singolo cantiere, che il costo della manodopera ivi impiegata è adeguato, in relazione all'attività delle imprese affidatarie dei lavori, e cioè di tutte le imprese, appaltatrici e subappaltatrici. Ciò chiarito, l'assenza del Durc di congruità, laddove necessario, può effettivamente incidere, seppure indirettamente, sulla spettanza delle detrazioni fiscali. La necessità del Durc, peraltro, va individuata nei soli casi dei lavori privati di valore superiore a 70mila euro, per i cantieri avviati dopo la data del 1° novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto del ministero del Lavoro 143/2021, che ne dispone l'obbligatorietà).

Al ricorrere, dunque, dell'obbligo del Durc di congruità, laddove tale certificazione non sia conseguita o regolarizzata, la faq (risposta a domanda frequente) n. 6 della Cnce (Commissione nazionale paritetica per le Casse edili) ha correttamente rilevato che l'esito negativo della verifica di congruità influisce sul regolare rilascio del Durc online ordinario dell'impresa, in materia di regolarità contributiva, e tale circostanza ricade nella previsione dell'articolo 4, lettera d, del Dm Finanze e Lavori pubblici 41/1998, per il quale la detrazione fiscale non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente. La previsione del citato Dm 41/1998, per quanto dettata in correlazione alle detrazioni individuate all'articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, detta una disposizione di carattere generale, idealmente estensibile anche alle altre agevolazioni fiscali, superbonus compreso.

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