Urbanistica

Direttore dei lavori sempre corresponsabile del rispetto delle norme edilizie e urbanistiche

Salvo che, ricorda il Tar Umbria, non segnali le difformità all'ente locale e rinunci all'incarico

di Massimo Frontera

Il Tar Umbria ha respinto il ricorso di un professionista contro il comune di Narni (Tr) che ha irrogato all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20mila euro a seguito della mancata rimessa in pristino di un intervento edilizio realizzato in difformità al permesso edilizio. Intervento di cui il professionista è stato uno dei direttori dei lavori.
Nel caso specifico, il titolo edilizio riguardava un intervento di restauro e risanamento conservativo. In realtà è stata realizzata l'elevazione di un piano di un edificio nel centro storico della cittadina Umbra. Il tecnico ha obiettato di aver vigilato sull'esecuzione di un progetto fatto da terzi e di avere svolto la sua funzione di direttore lavori limitatamente all'intervento strutturale antisismico (mentre l'intervento edilizio è stato diretto da un altro professionista, anch'esso sanzionato, come pure il committente e l'impresa).

I giudici della Prima Sezione del Tar Umbria - con la pronuncia n.716/2022 pubblicata il 30 settembre scorso - hanno respinto il ricorso ricordando che il direttore dei lavori è a pieno titolo tra i responsabili della corretta esecuzione del lavoro. E questo perché, come ha già affermato il Consiglio di Stato (sentenza n.6230/2018), «il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo».

Pertanto, sia il tecnico strutturista sia il collega che ha diretto i lavori edilizi «hanno concorso a realizzare un illecito permanente derivante dalla indebita sopraelevazione in centro storico, peraltro non eliminata a seguito dell'ordinanza di riduzione in pristino e conseguentemente culminata nella definitiva acquisizione dell'immobile al demanio». Secondo i giudici del Tar Umbria, l'intervento di sopraelevazione «è senz'altro rientrante nelle competenze dell'odierno ricorrente quale ingegnere strutturista, sicché nessuna esimente può configurarsi in suo favore, non avendo fornito alcuna prova della propria dissociazione dalla condotta parimenti illecita di proprietario e costruttore». I giudici, infatti, contestano all'interessato di non aver denunciato subito l'abuso, comunicandolo al comune, e di non aver rinunciato all'incarico, uniche condizioni che potevano appunto esonerare il professionista dalle sue responsabilità.

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