Fisco e contabilità

Alunni disabili, dal 2022 i contributi ai Comuni sono due: uno per il trasporto e uno per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Due nuove tipologie di finanziamenti che saranno a regime e per i quali sono da rispettare specifiche regole

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Nel 2022 i Comuni hanno ricevuto, a favore degli alunni con disabilità, due nuove tipologie di finanziamenti che saranno a regime e per i quali sono da rispettare specifiche regole. Il primo - più noto - è una quota del fondo di solidarietà comunale destinata al trasporto degli alunni disabili con risorse crescenti (da 30 milioni di euro nel 2022 fino ai 120 milioni annui dal 2027) e finalizzata ad aumentare il numero di studenti disabili trasportati. II secondo è un contributo di 100 milioni concesso ai comuni e finalizzato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni delle scuole comunali.

Il riparto dei fondi 2022 è avvenuto con decreto del Ministro dell'Interno e di quello per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e quello dell'Economia, del 22 luglio 2022 "Criteri di riparto del Fondo, pari a 100 mln di euro, per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni, nell'anno 2022" (articolo 1 commi 179, 180 legge n. 234/21 come modificato dall'articolo 5 bis del Dl 228/2021) - su Nt+ Enti locali & edilizia del 12 luglio). Le risorse sono state assegnate sulla base dei dati, forniti dal ministero dell'Istruzione, circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato, nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, istituti localizzati nel territorio del Comune beneficiario.

Nello specifico, i sindaci devono garantire, nel rispetto dell'articolo 139 del Dlgs 112/1998, il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie). Questi 100 milioni di euro sono andati ad aggiungersi, nel 2022, ad ulteriori 100 milioni che, come per gli anni passati, le Regioni trasferiranno alle Città metropolitane e Province, al fine di garantire tale servizio in favore degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).

La nota informativa del Ministro per le disabilità del 20 settembre 2022 evidenzia che la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione è prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 104/1992, con ilcompito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.

L'esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all'interno del Glo (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall'alunno con disabilità, viene rappresentata dal Dirigente Scolastico agli enti pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola. Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali; di norma, gli enti locali assicurano tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc…) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.

La nota sottolinea inoltre che, fermo restando che il servizio va obbligatoriamente garantito; il contributo statale può essere destinato al "potenziamento" dell'attività nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l'incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici.

Nel caso in cui il Comune non abbia mai attivato questo servizio, se c'è richiesta, dovrà istituirlo, mentre dovrà accantonare le somme per un'eventuale restituzione, se non c'è richiesta.

Le amministrazioni che lo hanno già attivato, invece, potranno procedere con il potenziamento quantitativo, ove il servizio erogato sia inferiore al fabbisogno, oppure con la qualificazione dello stesso, ove non vi sia ulteriore richiesta. In questa seconda ipotesi, ovvero per i comuni che soddisfano l'intera domanda, le somme in questione possono costituire compartecipazione dello Stato agli oneri da sostenere per tale assistenza.

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