Personale

Danno erariale, manca l'elemento soggettivo se le decisioni sono state prese da altro organo del Comune

La decisione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto su un caso di mobbing

di Corrado Mancini

Ai fini dell'attribuzione di responsabilità erariale è necessario sia integrato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, ma quest'ultimo non si concretizza quando è frutto di decisioni maturate nell'ambito di altro organo del Comune, come nello specifico dalla giunta comunale, rispetto alle quali il lavoratore è stato un semplice esecutore materiale. Sulla base di tali motivazioni la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto con la sentenza n. 272/2022 rigetta l'azione per danno erariale promossa dalla Procura Regionale nei confronti del segretario comunale e di un funzionario del Comune.

Entrando nello specifico della vertenza: il sindaco aveva trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti la deliberazione con cui il consiglio comunale, in base al comma 1, lettera a) dell'articolo 194 del Dlgs 267/2000, aveva riconosciuto un debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale che condannava il Comune al risarcimento del danno subito dall'ex comandante dei vigili urbani, a causa dell'illegittimo esercizio del potere datoriale di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, ovvero per mobbing, condotta che si sarebbe concretizzata anche nel demansionamento del dipendente.
La Procura contabile contestava al segretario comunale e a un funzionario del Comune la responsabilità per danno indiretto, il cui presupposto è l'esistenza di un obbligo giuridico della Pa di risarcire il danno cagionato al terzo da un proprio dipendente, obbligo che può discendere o da una determinazione della stessa amministrazione o, come nel caso di specie, dall'autorità di una sentenza.

Per il Collegio giudicante tutti i comportamenti tenuti dagli accusati, nei confronti del comandante dei vigili urbani, sul piano del rapporto di causalità sono idonei a integrare l'elemento oggettivo della responsabilità erariale, ma non quello soggettivo, in quanto frutto di decisioni maturate nell'ambito della giunta comunale, rispetto alle quali gli stessi erano semplici esecutori materiali.

Inoltre nessuna delle condotte poste in essere dagli accusati è idonea a integrare la fattispecie del mobbing, non essendo provato un legame eziologico tra le condotte degli stessi nei confronti del comandante dei vigili urbani e il danno accertato dal Tribunale, perché tutti i comportamenti dedotti dalla Procura erariale come fonte del danno subito dal comandante, in realtà sono atti e comportamenti esecutivi della volontà della giunta comunale. Con la conseguenza che le circostanze descritte in ordine al comportamento dei convenuti sono di significato univoco, in quanto costituiscono l'esecuzione della volontà della giunta comunale di liberarsi del comandante.

Per cui la responsabilità conseguente all'insieme delle condotte di mobbing tenute nei confronti del comandante dei vigili urbani è da ascrivere alla volontà dei membri della giunta comunale che non sono stati convenuti in giudizio.

L'assenza dell'elemento soggettivo, richiesto dalla costante giurisprudenza della Cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, inteso come legame psicologico fra tutte le singole condotte e atti vessatori posti in essere dal datore di lavoro ai danni del lavoratore, qualificabili come strumentali alla realizzazione dello scopo mobbizzante, porta il Collegio giudicante ad escludere la responsabilità degli accusati rispetto alle accuse mosse dalla Procura erariale.

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