Aggiudicazione da revocare in caso di rifiuto all' avvio d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto
L'inadempimento dell'operatore ha maggiore intensità vista la mancata produzione della documentazione essenziale
Il rifiuto, da parte dell'aggiudicatario, di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei lavori determina inadempimento tale da giustificare la revoca dell'aggiudicazione. In questo senso il Tar Umbria, Perugia, sez. I, sentenza n. 94/2023.
La vicenda
La stazione appaltante prendeva atto dell'impossibilità di avviare in via d'urgenza i lavori aggiudicati per il comportamento dell'aggiudicatario che non produceva la documentazione richiesta. In particolare non venivano prodotti «POS, Programma esecutivo dettagliato dei lavori, cauzione definitiva polizze assicurative, documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, nominativo impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori in categoria OS25, etc.)…». E, in certi casi, la documentazione comunque ottenuta non veniva ritenuta completa e tale da assicurare un corretto avvio dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario ha replicato evidenziando che dell'esecuzione in via d'urgenza non si facesse nessun riferimento negli atti di gara ritenendo che la produzione della documentazione ben sarebbe potuta avvenire dopo la stipula del contratto ribadendo pertanto illegittimità del provvedimento di revoca.
La sentenza
Il giudice non è stato persuaso dai rilievi espressi dall'appaltatore. In primo luogo, gli atti di gara indicavano espressamente la potenziale decisione della stazione appaltante di avviare l'esecuzione in via d'urgenza con conseguente impegno/obbligo dei competitori.
Inoltre, si precisa in sentenza, il consolidato orientamento giurisprudenziale conferma la legittimità di una revoca/decadenza dell'aggiudicazione in ragione dell'inadempimento da parte dell'aggiudicatario «dell'obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d'urgenza all'inizio dei lavori, su richiesta dell'amministrazione, nelle more della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8321; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4918; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 agosto 2020, n. 9150)».
Nel caso di specie, poi, l'inadempimento dell'operatore ha ben altra intensità visto la mancata produzione della documentazione essenziale «attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo di Sicurezza)».
Si tratta, quindi, di atti la cui conformità a legge deve essere necessariamente «verificata al momento dell'inizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto». Nello stesso senso anche lo stesso programma esecutivo dei lavori «che, ai sensi del DM 49/2018, l'impresa aggiudicataria deve presentare prima dell'inizio dei lavori" (Tar Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 527)». Questo comportamento, e dette omissioni, secondo il giudice – compiuti tra la fase di aggiudicazione, della successiva verifica e dell'acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto - sostanziano un «indice di inaffidabilità» dell'appaltatore. Per sè soli, questi inadempimenti, sono tali da giustificare di per sé la revoca (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354). Tale comportamento, inoltre, non può che essere letto come obbiettivamente «idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n. 4248)».