I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Elezioni: le ultime pronunce del Consiglio di Stato

di Esper Tedeschi

Elezioni – Autenticazione delle firme – Poteri del Sindaco – Territorio di competenza
Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale, giacché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile della presentazione della lista o delle candidature. Sicché, i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53 (…) [tra cui figura il sindaco] sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, pertanto, il Sindaco di un Comune è sfornito del potere di certazione fuori dell'area dell'ente da egli rappresentato. In un caso del genere l'autenticazione è radicalmente nulla e insanabile, poiché “l'indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, costituisce non già elemento estrinseco, bensì parte essenziale dell'atto pubblico”.
Consiglio di Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6280

Elezioni – Soccorso istruttorio – Procedimento elettorale – Istruttoria
Nel procedimento elettorale non è applicabile l'istituto del soccorso istruttorio tipico, in quanto “la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume (…), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (…) non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 maggio 2019, n. 2940).
Consiglio di Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6280

Elezioni – Contrassegno – Procedimento elettorale – Esclusione – Grandi Comuni
Le prescrizioni dettate dal d.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti dispongono che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”. In particolare, nell'art. 32, n. 1), per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, è precisato che “con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”. Si tratta di prescrizioni obbligatorie a pena d'esclusione della lista, essendo evidente che le esigenze di formalità in funzione della celerità e speditezza del procedimento elettorale sussistono maggiormente per i Comuni più grandi.
Consiglio di Stato, Sez. II, 15 settembre 2021, n. 6371

Elezioni – Contrassegno – Mancanza – Procedimento elettorale – Esclusione
La mancata presentazione del contrassegno elettorale nelle forme di legge è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia in quanto essa è espressamente prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 570/1960, sia perché la presentazione del modello di contrassegno di lista (depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) deve ritenersi essenziale, proprio al fine di consentire alla commissione elettorale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere.
Consiglio di Stato, Sez. II, 18 settembre 2021, n. 6389

Esclusione – Elezione – Lista – Dichiarazione accettazione candidatura – Presidente municipio
Costituisce legittima causa di ricusazione l'assenza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente e la circostanza che sia stato il delegato ai rappresentanti di lista, con una sua dichiarazione, ad indicare un candidato consigliere, sia pure capolista, come candidato Presidente della Municipalità.
Consiglio di Stato, Sez. II, 18 settembre 2021, n. 6391

Documenti essenziali – Elezioni – Diligenza – Soccorso istruttorio – Limiti – Emergenza sanitaria da Covid-19
La carenza dei documenti e delle informazioni indispensabili ex art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste, può essere oggetto di soccorso istruttorio ex art. 33, ma solo in forma residuale e pertanto a fini di mera regolarizzazione e, inoltre, soltanto “entro il giorno successivo” la scadenza del termine per la presentazione delle liste. Sicché è possibile far ricorso al predetto istituto solo ove sussistano quelle evidenze di “caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale” individuate dalla giurisprudenza e tali da giustificare la mancata produzione nei termini degli essenziali documenti indicati. Tuttavia, non assurge ad elemento “scriminante” il caos gestionale correlato all'attuazione delle regole anti assembramento imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, ove sia dimostrato che nella predisposizione del modulo di presentazione della lista sia mancata la minima diligenza richiesta ai delegati di lista nello svolgimento – con buona fede, lealtà e cooperazione con gli uffici amministrativi – delle correlate operazioni di candidatura.
Consiglio di Stato, Sez. II, 20 settembre 2021, n. 6411

Elezioni – Operazioni di scrutinio – Verbalizzazione – Adempimenti formali – Schede inutilizzate – Schede non autenticate – Riconsegna al Tribunale
Il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disciplina in modo rigoroso i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi che devono essere compiuti secondo l'ordine prestabilito e nei tempi indicati (in particolare, artt. 47, 53 e 63). Si tratta di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale. Tuttavia, le omissioni di prescritti adempimenti formali devono essere considerate mere irregolarità – in ragione del principio del favor voti – tutte le volte in cui esse non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, ovvero assicurare la completa libertà e segretezza del voto nonché la sua autenticità. Sennonché, la violazione dell'art. 53 del T.U. n. 570 del 1960 – nella parte in cui prescrive che prima che inizi lo spoglio dei voti le schede autenticate e non utilizzate (che devono corrispondere al numero degli elettori non votanti) e le schede non autenticate debbano essere chiuse in plico sigillato e consegnate “immediatamente” al Pretore del mandamento, attualmente al Tribunale – comporta l'illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto incide sulla regolarità e sulla trasparenza del risultato elettorale, ponendo il sospetto di una avvenuta manipolazione dei risultati elettorali nel corso dello scrutinio stesso.
Consiglio di Stato, Sez. II, 14 ottobre 2021, n. 6906

Rimborso spese elettorali – Comuni – Criteri – Tetti di spesa – Decreto ministeriale
Le disposizioni in materia di rimborso delle spese elettorali (ossia: l'art. 17 della legge n. 136/1976 e l'art. 55, comma 8, della legge n. 449/1997) prevedono da un lato, che tutte le spese elettorali sostenute dai Comuni debbano essere rimborsate (art. 17, primo comma, della legge n. 136/1976) e, dall'altro, che ciò abbia luogo nei limiti fissati con decreto ministeriale. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio. Si tratta di spese che gravano sullo Stato e che debbono essere anticipate dai Comuni. Per esigenze di contenimento degli oneri complessivi viene posto un tetto di spesa. Per le consultazioni elettorali politiche, il Comune, autorizzato ad anticipare le relative spese con diritto al rimborso da parte dello Stato, opera quale organo periferico dell'Amministrazione statale e non esercita le funzioni proprie di ente autonomo territoriale, con la conseguenza che nei rapporti con il Ministero dell'Interno vige un sistema di controllo, da parte del dicastero, di tipo repressivo-sostitutorio, come si evince, in particolare, dall'obbligo di rendicontazione del Comune, il quale implica la necessità di un'approvazione che sia necessariamente preceduta dalla verifica della legittimità e della congruità delle spese medesime. Il legislatore ha, quindi, evidentemente inteso contemperare due distinte e contrapposte esigenze: l'onere del rimborso integrale per l'esercizio da parte dei Comuni di funzioni a loro delegate dall'amministrazione centrale in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche; la necessità di contenere le spese complessive, che rischia di rimanere insoddisfatta attraverso il semplice rimborso delle spese comunali a pie' di lista.
Consiglio di Stato, Sez. I, 22 novembre 2021, parere n. 1786