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Acea, legittima la penale a favore di Roma Capitale per la riconsegna tardiva del tratto stradale

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10323 deposita oggi, respingendo il ricorso della partecipata

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di Francesco Machina Grifeo

Acea Spa deve pagare una penale a Roma Capitale, nello specifico pari a poco più di 25mila euro, per la tardiva riconsegna di un tratto stradale la cui occupazione era stata autorizzata per eseguire lavori di posa in opera di una condotta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10323 deposita oggi, respingendo il ricorso della partecipata.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello che aveva affermato la legittimità della applicazione del "Regolamento comunale sui Scavi Stradali" (approvato con deliberazione n. 56/2002). La Prima sezione civile, citando un precedente delle S.U., chiarisce che la penale prevista dal "Regolamento Scavi" è legittima, anche se non prevista da una legge, in quanto la sua natura non è amministrativa ma contrattuale nell'ambito della fattispecie della cosiddetta concessione-contratto. E che deve ritenersi rispettato il principio della forma scritta ad substantiam, che regola gli atti della Pa, anche se il contratto non è stato redatto in unico documento.

Tale requisito infatti viene rispettato anche "in presenza dell'istanza con cui il concessionario, nel richiedere l'emanazione del provvedimento concessorio, abbia anche espressamente assunto l'obbligo di rispettare gliimpegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, prevista da un regolamento comunale in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo". "Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti, compatibile con l'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso".

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