Fisco e contabilità

Pa, nei correttivi il taglio a metà dei termini per le procedure

Prevista la tracciabilità digitale delle pratiche, verificabile in tempo reale

di Gianni Trovati

Per una riforma che se ne va, un’altra tenta il rilancio. Mentre il disegno di legge sulla concorrenza sembra destinato ad ammorbidirsi parecchio, a partire dall’ennesimo tentativo di far entrare le gare nei servizi locali, il governo punta a irrobustirlo nella parte dedicata alla Pubblica amministrazione.

Da lì dovrebbe passare infatti l’approvazione del gruppo di norme per rendere un po’ più rapida e trasparente la burocrazia, preparate in vista del decreto Pnrr-2 da cui sono uscite per far posto alle misure di più stretta urgenza.

I pilastri, richiamati dal ministro per la Pa Renato Brunetta nell’audizione della scorsa settimana alla commissione parlamentare per la semplificazione (su NT+ Enti locali & edilizia del 21 aprile), sono due: calendario e trasparenza.

Sul primo punto, la norma in arrivo prova a tagliare della metà i termini dei procedimenti amministrativi fissati dalla legge 241 del 1990. L’idea di fondo è che accanto alle semplificazioni d’emergenza, come quelle per accorciare la strada delle autorizzazioni agli impianti di energia rinnovabili che dovrebbero essere inserite nel decreto Aiuti atteso in settimana, serva un ammodernamento più strutturale. Perché la Pa che tenta la via della digitalizzazione e deve attuare il Pnrr non può regolarsi con un orologio di 32 anni fa.

La traduzione operativa di questo indirizzo non è però semplice. La complica la struttura stessa della legge madre del procedimento amministrativo, la 241 del 1990 appunto, che fissa la regola generale dei 30 giorni (articolo 2, comma 2), ma subito dopo (comma 3) chiarisce che i termini effettivi di conclusione possono arrivare a 90 giorni. Nel meccanismo in via di ridefinizione, tutte le scadenze attuali dovrebbero essere dimezzate.

L’altro ostacolo da superare consiste nel rendere davvero cogenti questi termini accorciati. Gli strumenti in costruzione per provare a centrare l’obiettivo rientrano in due filoni, uno tradizionale e uno più nuovo. Al primo rimanda al peso attribuito del rispetto dei tempi nella valutazione dei dirigenti, e quindi nella loro retribuzione di risultato, già previsto in formula piuttosto aleatoria dal comma 9 dell’articolo 2 attuale riscritto nel 2012. Anche il «responsabile unico del procedimento» amministrativo è figura già presente nella normativa (commi 9-bis e seguenti, targati sempre 2012); ma a renderne più effettivo il ruolo interverrebbe la parte più innovativa delle nuove regole, quella che impone la tracciabilità digitale della procedura che dovrebbe poter essere controllata in tempo reale dagli interessati come accade abitualmente per gli ordini commerciali online: una forma di trasparenza, se realizzata, molto più puntuale di quella generica prevista oggi, che chiede alle Pa di pubblicare sul proprio sito i «tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto» (comma 4-bis del solito articolo 2): tempi «effettivi», a volte, solo nei pixel del sito.

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