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Terre e rocce da scavo, la legge delega accelera le procedure per il Pnrr

Entro il 18 ottobre le norme vigenti saranno abrogate e sostituite dal nuovo testo

di Paola Ficco

La delega per la riformulazione integrale della gestione di terre e rocce da scavo, già prevista dall'articolo 48 del Dl 13/2023 per l'attuazione del Pnrr, trova la sua conferma nella legge di conversione n. 41 del 21 aprile 2023.La previsione muove dalla logica dello snellimento procedurale di gestione del Piano. A oggi, la gestione di terre e rocce nei cantieri di tutte le dimensioni è molto complessa ed è disciplinata dal Dpr 120/2017 che entro il 18 ottobre deve essere abrogato e sostituito dal nuovo testo. Tra i criteri di delega è stato inserito quello relativo alla semplificazione per i cantieri di «micro-dimensioni per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi». Nello stesso articolo 49 si legge che la revisione della disciplina si rende necessaria per «assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del Pnrr per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica». In altri termini, la disciplina vigente appare incompatibile con la speditezza che l'attuazione del Pnrr richiede.

Il futuro regolamento dovrà muoversi nella logica della semplificazione (comma 1) e affrontare i seguenti temi:
gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), provenienti da cantieri di ogni dimensione non assoggettati a Via o ad Aia, compresi quelli per costruzione o manutenzione di reti e infrastrutture;
i casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006 che, in base alle previsioni Ue, stabiliscono l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti «del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato»;
disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
gestione di terre e rocce da scavo nei siti contaminati sottoposti a procedura di bonifica.

In ogni caso, dovranno essere assicurati livelli adeguati di tutela ambientale e sanitaria ed essere garantiti controlli efficaci. La disciplina vigente è frutto di una stratificazione normativa iniziata nel 2002 con la Legge Lunardi e gli sciatti regimi transitori che si sono succeduti hanno portato a letture spesso forzate; i conseguenti dissapori interpretativi hanno creato numerosi problemi alle imprese, anche (e soprattutto) di carattere giudiziario. Pertanto, sarà opportuno che il futuro regolamento detti le «disposizioni intertemporali, transitorie e finali» più che mai meditate.

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