I temi di NT+L'ufficio del personale

Prove d'esame, periodo di prova, incentivi tecnici e titolo di studio assorbente

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Danno erariale per l'anticipazione dei contenuti delle prove d'esame ai candidati
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Umbria, nella sentenza n. 12/2022 depositata il 21 marzo 2022 ha affermato che il Presidente/componente della commissione di concorso, che abbia avuto contatti con alcuni partecipanti al pubblico concorso ai quali abbia anticipato i contenuti delle prove d'esame, risponde di danno erariale. Danno erariale corrispondente alle spese sostenute dall'ente per la procedura nonché per disservizio, valutato in via equitativa. Siffatto comportamento è in aperto contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa (articolo 1 legge 241/1990) nonché con quelli di non discriminazione, trasparenza, correttezza e buona fede, cui si aggiunge una gestione inefficiente, opaca e criminosa della procedura concorsuale. Accertato il carattere intenzionale della condotta, il danno da disservizio può ritenersi equamente calcolato nel 20 per cento delle retribuzioni percepite nel periodo in cui la stessa è stata posta in essere.

Periodo di prova per il dipendente a tempo determinato
Sul proprio sito, l'Aran ha pubblicato il nuovo orientamento applicativo CFC58a, nel quale ha precisato che l'esonero dal periodo di prova è applicabile anche nell'ipotesi di assunzione del dipendente a tempo determinato e parziale, in quanto non vi è obbligo di sottoposizione al periodo di prova e, per gli aspetti non derogati, si può applicare la regola generale che consente di esentare coloro che lo abbiano già superato in pregressi rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione. Per il comparto funzioni locali, si vedano gli articoli 20 e 51 del Ccnl 21 maggio 2018.

Recupero degli incentivi tecnici indebitamente erogati
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9161/2022, ha confermato la pronuncia d'appello che ha sancito la ripetibilità delle somme (articolo 2033 del codice civile) indebitamente erogate a dipendenti pubblici a titolo di incentivi tecnici (nella fattispecie, risalente nel tempo, per atti di pianificazione non specificatamente finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica), in quanto importi erogati sine titulo qualificabili come indebiti oggettivi. La buona fede del percipiente può valere ai limitati fini di escludere la refusione degli interessi.

Titolo di studio assorbente nei concorsi
Il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza n. 3271/2022, ha esaminato il caso del titolo superiore "assorbente" della laurea magistrale in economia e commercio rispetto all'inferiore diploma rilasciato da un istituto tecnico industriale statale ad indirizzo informativo, ora denominato "perito informatico". I magistrati hanno concluso che il candidato che in sede di presentazione della domanda di concorso dichiari un titolo di studio superiore, senza fare riferimento a quello inferiore annoverato tra quelli previsti dal bando per l'ammissione, deve poter accedere alla procedura tutte le volte in cui il titolo dichiarato sia "assorbente" rispetto ad uno di quelli indicati dall'amministrazione. Un'interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbenza.
Infatti, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (in questo senso la sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione III, sentenza n. 11559/2020).