I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Nuova sentenza sulla soggettività passiva in via mediata

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di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel

In vista della prossima scadenza del 30 aprile, giorno in cui le aziende che erogano pubblici servizi saranno chiamate a versare ai Comuni e alle Province il canone per i servizi di rete, è arrivata una importante sentenza che ha confermato l’applicazione del criterio di soggettività passiva in via mediata introdotta dal legislatore in sede di emendamento del comma 831 della legge n. 160/2019. Si tratta di quel meccanismo che impone il pagamento del canone a tutti quegli operatori che, per raggiungere l’utente finale, si avvalgono dei cavi e delle condutture del soggetto titolare della concessione, anche senza un utilizzo diretto dell’infrastruttura, ma sfruttando le moderne tecnologie di trasmissione.

Gli enti territoriali a brevissimo quindi saranno nuovamente chiamati a verificare la correttezza dei pagamenti ricevuti dalle diverse corporate che operano nel proprio territorio in relazione ai principali servizi erogati: energia elettrica e gas, i due settori dove per legge è prevista una netta separazione tra chi distribuisce e chi vende il servizio; Ciclo idrico, ossia acqua potabile e fognatura, i due servizi erogati da aziende pubbliche, miste o private che utilizzano la rete pubblica e che devono versare il canone non trovando applicazione alcuna delle ipotesi di esenzione prevista dalla legge; telecomunicazioni, ovvero l’unico settore oggi dove interviene la soggettività passiva in via mediata, caratterizzato da competitor che operano sul mercato e che possono indifferentemente essere concessionari della rete e non; e infine l’ambito delle aziende che svolgono attività strumentali all’erogazione dei servizi pubblici, quali la trasmissione dell’energia elettrica, del gas, della fibra ottica, eccetera.

Siamo giunti ormai al quinto appuntamento con il pagamento annuale del Cup per i servizi di rete. Dal 30 aprile 2021 al prossimo 30 aprile 2025 saranno già 5 gli esercizi finanziari interessati dai versamenti attesi per ciascun servizio erogato. Possiamo quindi dire che, per chi non si è mai dedicato a questa attività, o per chi fino ad oggi è andato sulla fiducia del buon operato delle aziende erogatrici, che interpretano, dichiarano e versano in autoliquidazione il Cup, sarà necessario attivarsi, per evitare a partire già dall’anno prossimo, di perdere il diritto a recuperare le somme eventualmente non versate o versate parzialmente per i vari servizi erogati nel territorio di competenza. Quante volte abbiamo riscontrato l’assenza di pagamenti di primarie compagnie telefoniche? Al quinto anno di gestione del Cup, il tempo inizia a stringere e diventa vitale procedere al più presto con l’attività di controllo.

A questo proposito, come detto in premessa, è arrivata in aiuto una nuova sentenza sul tema della soggettività passiva in via mediata. La sentenza del Tribunale di Treviso n. 240/2025 pubblicata il 20/02/2025, che ha confermato l’orientamento che si sta formando nell’ambito del servizio delle telecomunicazioni. I giudici del tribunale trevigiano, hanno rigettato ancora una volta l’appello di una primaria compagnia telefonica che insisteva nel ritenersi estranea alla soggettività passiva in relazione alla fornitura del servizio di telecomunicazioni.

Si legge nella sentenza: «Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell’erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico.

L’espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall’appellante, che si realizza con l’installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui).

Ciò in quanto il canone è imposto a quanti comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.

E poiché è incontestato che X s.p.a., attraverso le varie forme di tecnologia descritte in atti, si avvale della rete infrastrutturale di Y, si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma».

I giudici, nel confermare l’applicazione della soggettività passiva in via mediata, hanno escluso il diverso criterio di calcolo contenuto nella norma di interpretazione autentica del comma 831, cavalcata ad arte da diverse compagnie per considerarsi estranee all’obbligo di versamento. Sulla questione la corte ha chiarito: «Né può giovare all’appellante l’interpretazione autentica di cui all’articolo 5, comma 14 quinquies, del decreto legge n. 146/2021.

Si condivide sul punto l’interpretazione secondo la quale il concetto di “separazione” di cui sopra si applica a casi differenti da quello oggetto di disamina e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell’energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (l’articolo 21 del Dlgs n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l’articolo 1 del Dlgs n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli. Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l’energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell’infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l’utente finale.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bolzano, sentenza del 17 giugno 2024), per ipotesi del genere appare chiara la ratio di escludere la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico. Quest’ultimo, infatti, in tali casi, non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell’utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta».

Il tribunale è molto chiaro nel ribadire come in materia di servizi di rete si debba applicare la soggettività passiva in via mediata, ovvero l’utilizzo, non necessariamente materiale, dell’infrastruttura di altro soggetto che è titolare della rete. Soggetto che a sua volta, generalmente, come sappiamo, versa il canone solo per le proprie utenze attive, così che un eventuale mancato pagamento da parte degli altri competitor del mercato porterà, ma in realtà sta già portando dal 2021, ad una pesante emorragia di gettito a danno dei Comuni e delle Province.

Appuntamento quindi al prossimo 30 aprile 2025 quando andremo a verificare direttamente sulla piattaforma di PagoPA, in che misura è stata recepita la norma e, ove necessario, attiveremo gli strumenti a disposizione per accertare il mancato, o il parziale versamento del canone dovuto.

(*) Docente Anutel

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