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Maxi-lotto Rfi su interoperabilità, Tar Lazio: giustificato lotto unico per rispettare scadenza Pnrr

Respinto il ricorso di Ecm contro l'aggiudicazione della gara da 500 milioni a Hitachi-Alstom-Ceit

di Massimo Frontera

È giustificata la decisione della stazione appaltante di non suddividere in lotti un appalto di grandi dimensioni su un'opera lineare, non solo per i motivi di carattere tecnico illustrati nei documenti di gara, ma anche per la necessità di rispettare una tabella di marcia severa, dal cui mancato rispetto derivino pesanti conseguenze per l'Italia. Così il Tar Lazio - nella pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione Terza) n.1255/2022 - che ha respinto il ricorso di una impresa che ha impugnato l'aggiudicazione di una gara alla quale non ha potuto partecipare, a causa delle dimensioni superiori alle qualifiche in suo possesso, richieste dal bando. Rfi ha comunicato ufficialmente l'aggiugiudicazione della maxi-gara ai primi del novembre scorso, dopo che il Tar Lazio a ottobre, aveva respinto la sospensiva chiesta da Ecm. L'esito sfavorevole al ricorrente era pertanto prevedibile. Ora, la sentenza pubblicata il 2 febbraio scorso, consente anche di capire perché.

Più precisamente, il Tar si è pronunciato sulla maxi-gara lanciata da Rfi per realizzare l'interoperabilità della rete ferroviaria sui primi 700 chilometri di strade ferrate in Italia, sul totale di 1.400 km che lo Stato italiano si è impegnato ad adeguare entro il dicembre 2024, nel quadro di un accordo con la Commissione europea che prevede l'utilizzo di fondi del Recovery fund. Si tratta non solo delle prime gare finanziate dal Pnrr lanciate da Rfi, ma della prima gara in assoluto da Rfi per l'interoperabilità ferroviaria che, come è noto, è un obiettivo che vede al lavoro anche altri paesi europei nell'ambito di un progetto unico che prevede comuni scadenze. In particolare, per l'Italia, superare la scadenza del 2024 significa perdere i fondi.

La mancata suddivisione in lotti - contestata dall'impresa ricorrente Ecm in quanto non in possesso dei requisiti tecnici legati alla dimensione del lotto - è stata decisa da Rfi, sulla base di una motivazione di tipo tecnico, aggiungendo però che la scelta risponde anche alla necessità di rispettare i tempi di ultimazione dell'opera, legati a scadenze del Pnrr, e che tale scelta (cioè del lotto unico) è stata fatta anche da altri paesi. Più esattamente, Rfi ha evidenziato che «il rispetto di tale termine (dicembre 2024, ndr), sulla scorta di quanto previsto dal Pnrr, risultasse di centrale importanza, essendo ad esso connessa la piena fruizione dei finanziamenti europei relativi agli investimenti da realizzare sulla rete ferroviaria». L'impresa ricorrente, d'altra parte, ha sostenuto invece che «la richiamata connessione con il Pnrr della procedura ad evidenza pubblica in questione non potesse comunque comportare una ingiustificata restrizione del confronto concorrenziale e che le esigenze di celerità rappresentate dalla stazione appaltante avrebbero potuto essere soddisfatte, anche alla luce di quanto previsto dal d.l. n. 77/2021, mediante il ricorso allo strumento della procedura negoziata».

I giudici della Terza sezione del Tar Lazio, pur nei limiti della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, hanno giudicato sufficienti le motivazioni di Rfi, ritenendo che «la scelta di non suddividere in lotti l'appalto in questione risulti ragionevole, proporzionata e immune da vizi logici» e che dalla lettura dei documenti di gara e delle argomentazioni addotte da Rfi «non emerge alcuna valida ragione per dubitare dell'attendibilità della scelta tecnica operata».

In aggiunta alle questioni che riguardano l'aspetto tecnico, i giudici dedicano ampio spazio - molto più ampio di quanto fatto in una precedente pronuncia della stessa Sezione Terza sulla medesima gara nel ricorso promosso da un'altra impresa - anche a considerazioni che attengono al tema del rispetto dei tempi imposti dalle scadenze del Pnrr. «Il Collegio - si legge nella pronuncia - ritiene che la scelta di Rfi risulti ragionevole e proporzionata anche in considerazione delle peculiarità che connotano il contesto nel quale essa si inserisce. Invero, non può mancarsi di evidenziare che nel caso di specie l'appalto per cui è causa vada inquadrato nella cornice dei finanziamenti correlati al Pnrr che, come più volte rimarcato dalla stazione appaltante nell'ambito del presente giudizio, sorreggono l'investimento realizzata tramite la commessa pubblica per cui si controverte. Invero, la stazione appaltante, nel rispetto dei vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, è chiamata a contribuire all'assolvimento degli impegni assunti in sede europea dallo Stato italiano, i quali involgono, tra l'altro, lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario con lo scopo di assicurare l'interoperabilità tra le reti ferroviarie dei singoli Stati membri. In proposito giova infine evidenziare che la scelta di non suddividere il suddetto appalto in lotti, oltre a non costituire un unicum a livello europeo avuto riguardo ad appalti di analogo oggetto, risulta altresì idonea a contenere le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni conseguenti alla verifica della corretta integrazione dei sistemi a terra e a bordo mezzo, alla luce di una situazione in cui è doveroso tener conto dell'elevata strategicità dell'intervento, del rilievo anche economico della commessa e della ristrettezza dei tempi di realizzazione dell'opera, in virtù delle negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea».

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