Amministratori

Esternalizzazioni, la compensazione per il pubblico servizio non è aiuto di Stato

Tuttavia la normativa europea impone alcune restrizioni all'utilizzo di queste risorse per garantire la concorrenza sul mercato interno

di Corrado Mancini

La Pubblica amministrazione in sede di costituzione societaria ovvero di acquisizione di partecipazioni in società già costituita deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato riferita alla compensazione per pubblico servizio. La compensazione per il pubblico servizio è un meccanismo che consente alle autorità pubbliche di finanziare i costi di un servizio che svolgono in favore della collettività, ma che non possono essere recuperati attraverso i corrispettivi richiesti agli utenti del servizio stesso. In alcuni casi, gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per compensare i costi di detti pubblici servizi quando questi sono esternalizzati. Tuttavia, la normativa europea impone alcune restrizioni all'utilizzo di queste risorse, al fine di garantire la concorrenza sul mercato interno.

Sul tema è intervenuta la Sezione Regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti con la delibera n. 123/2023. La Sezione, nell'esaminare, sotto i vari profili di competenza, la delibera trasmessa da un comune ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2016, con la quale deliberava l'ingresso dello stesso nel capitale di una società, si sofferma sulla compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, evidenziando come in riferimento al profilo della compatibilità con tele disciplina europea, particolare rilevanza assumono le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - Tfue. L'articolo 107 del Tfue vieta gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero quegli aiuti che mediante risorse statali che sotto qualsiasi forma, favorendo solo alcune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tale divieto, tuttavia, non ha carattere assoluto, giacché sono previste deroghe nelle circostanze in cui la Commissione europea non eserciti poteri discrezionali (la cosiddetta «compatibilità di pieno diritto») e nei casi in cui gli aiuti siano autorizzati all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee.

Il successivo articolo 108 prevede una procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del Trattato, che deve essere valutata esclusivamente dalla Commissione, sotto il controllo del giudice dell'Unione, escludendo il giudice nazionale da qualsivoglia pronuncia in merito. In tali casi, il giudice nazionale è, meramente, tenuto a interpretare e applicare la nozione di "aiuto di Stato" per valutare se un provvedimento adottato, senza seguire il procedimento di controllo preventivo, debba esservi o meno soggetto.

L'amministrazione comunale a riprova della coerenza della scelta adottata con la normativa europea, richiama la sentenza "Altmark" del 24 luglio 2003, con cui la Corte di Giustizia ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, Tce (attuale articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- Tfue), purché siano rispettati quattro criteri fondamentali:

1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;

2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

3) la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;

4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, avrebbe dovuto sostenere.

Qualora anche uno solo dei criteri stabiliti dalla citata sentenza non sia soddisfatto, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico va a costituire un aiuto di Stato.

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