I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Legittimi i limiti alla riduzione Tari per riciclo dei rifiuti

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le superfici delle attività commerciali della grande distribuzione sono soggette alla Tari e l’eventuale detassazione parziale della superficie per la produzione di rifiuti speciali deve essere dimostrata dal contribuente.

Il Tar dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2024, ha affrontato la richiesta di alcune utenze non domestiche appartenenti alla grande distribuzione commerciale, volte a contestare alcune norme del regolamento Tari di un Comune.

In particolare le imprese, oltre a ritenere che l’intervento comunale nella disciplina dei rifiuti avrebbe indebitamento esteso l’applicazione della privativa comunale in materia, invadendo in tale modo una competenza che spetterebbe, a detta dei ricorrenti, allo Stato ed alle Regioni, contestavano le norme comunali che prevedevano l’abbattimento forfettario delle superfici tassabili per la produzione di rifiuti speciali, nello specifico imballaggi terziari, e quelle che limitavano al 50% la riduzione massima ammessa per il riciclo autonomo dei rifiuti urbani da parte del produttore.

I Giudici del Tar non condividono la posizione assunta dai ricorrenti, in quanto, in primo luogo, la disciplina regolamentare comunale è attuata ai sensi dell’artIcolo 52 del Dlgs 446/1997 e, pertanto, non in contrasto con le competenze statali e regionali in materia di rifiuti.

Inoltre, rimarcano il principio in base al quale grava sul contribuente, che invoca la riduzione della superficie tassabile per la presenza di rifiuti speciali, la dimostrazione della loro produzione continuativa e prevalente; in mancanza è del tutto legittima la previsione regolamentare comunale che prevede l’abbattimento forfettario della superficie tassabile in caso di produzione congiunta di rifiuti urbani e speciali. Peraltro, evidenziano i giudici, le attività commerciali della grande distribuzione, più che imballaggi terziari, che normalmente sono destinati al riutilizzo e non allo smaltimento, producono rifiuti da imballaggio primario e secondario che, in modo pacifico, sono rifiuti urbani. Come, ad esempio, avviene nelle corsie di vendita di strutture commerciali, con gli involucri contenenti la merce esposta negli scaffali e gli involucri contenenti più imballaggi primari.

Anche la limitazione alla riduzione per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani al 50% del tributo appare legittima, tenendo in considerazione che la fissazione del limite massimo di superficie esclusa da tassazione non è sproporzionata e tanto meno irragionevole, dovendosi tenere nella dovuta considerazione le finalità sottese all’istituzione della Tari (contribuire al sostenimento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Comune), alla luce dell’estensione della definizione dei rifiuti inclusi nella categoria “rifiuti urbani”, con conseguente aumento dei costi afferenti il servizio di raccolta e smaltimento di tale tipologia di rifiuti gestito dai Comuni.

Si tratta di una conclusione che tuttavia non è condivisa da tutta la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 585/2018, Corte di cassazione, ordinanza n. 14038 del 23 maggio 2019; ordinanza n. 5786/2023, Tar Toscana, sentenza n. 457/2023).

Pur se va osservato che la nuova disciplina introdotta dal Dlgs 116/2020, in base alla quale le utenze non domestiche che provvedono al recupero autonomo di tutti i rifiuti urbani prodotti, possono decidere di “uscire” dal servizio pubblico, beneficiando in tal modo dell’azzeramento della quota variabile del prelievo (articolo 238 del Dlgs 152/2006), sembra legittimare un diverso trattamento per quelle utenze che si avvalgono comunque dal servizio pubblico, riciclando solo alcuni dei rifiuti prodotti in modo autonomo.

La decisione dei Giudici appare anche coerente con il recente e sempre più consolidato orientamento della Corte di cassazione in base al quale anche le superfici in cui sono prodotti rifiuti speciali sono comunque tenuto al pagamento della quota fissa del prelievo (Cassazione, sentenze n.2937/2024- 28017/2023-23137/2023, n. 5578/2023, n. 8222/2022, n. 5360/2020).

(*) Vice presidente Anutel

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19/3/2024 Empoli (Fi): la delega fiscale, le altre novità della legge di bilancio 2024 per i tributi locali e l’aggiornamento del pef rifiuti 2024 (9,00-13,30)

4/4/2024 Pesaro: la tari e l’aggiornamento dei piani finanziari (9,00-16,00)

10-11-12/4/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

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SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

 

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

 

22-23/02/2024: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione gia’ in possesso di qualifica  e nominati ai sensi dell’art. 1 comma 793 Legge 160/2019

12-15/03/2024: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

18/3/2024: imposta di soggiorno: evoluzione normativa e modalità di accertamento alla luce delle recenti novità della legge di bilancio 2024 (15,30-17,30)

28/3/2024: imu ed aree fabbricabili nozioni generali ed agevolazioni riservate al comparto agricolo (10,00-12,00)

17-18/04/2024: corso di formazione per messi notificatori legge finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

 

15/2/2024: adempimenti preliminari per la redazione del consuntivo 2023 (9,30-11,30)

26/2/2024: le variazioni di bilancio (10,00-12,00)

4/3/2024: contabilità armonizzata e gli appalti dopo il parere del mef n. 53/2023 (15,30-17,30)

11/3/2024: le crisi finanziarie: evoluzione e sviluppi (9,30-11,30)

12/3/2024: debiti fuori bilancio e passività pregresse. similitudini e differenze (10,00-12,00)

15/3/2024: il peg e gli obiettivi di gestione alla luce del dm 25 luglio 2023 (10,00-12,00)

25/3/2024: la contabilizzazione e gestione delle entrate del codice della strada (10,00-12,00)

26/3/2024: debiti fuori bilancio (10,00-12,00)

27/3/2024: la gestione dei fondi accantonati e vincolati nel consuntivo 2023 (9,30-11,30)

8/4/2024: dalla contabilizzazione alla rendicontazione delle opere pubbliche nel consuntivo 2023 (9,30-11,30)

22/4/2024: i debiti fuori bilancio: dal riconoscimento alla contabilizzazione (9,30-11,30)

 

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

 

19/2/2024: il regolamento interno di disciplina dei procedimenti e procedure nel sottosoglia (10,00-12,00)

5/3/2024: le principali novità in materia di appalti pubblici e anticorruzione (9,30-11,30)

18/3/2024: l’esecuzione del contratto di beni/servizi (10,00-12,00)

21/3/2024: l’evoluzione dei modelli organizzativi agili e resilienti ed il loro inquadramento normativo/contrattuale (9,30-11,30)

25/3/2024: gli incentivi per funzioni tecniche: differenze e novità tra codice del 2016 e nuovo codice dei contratti (10,00-12,00)

 

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

 

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

 

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 8 al 26 APRILE 2024.

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx