Funzioni tecniche, trattamenti economici, segnalazione illecito e premi Inail
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Funzioni tecniche affidate a collaboratori assunti a supporto degli organi politici
Con il parere n. 3325 del 3 aprile 2025, il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato interpellato in merito alla possibilità di attribuire funzioni tecniche a collaboratori assunti ai sensi dell’articolo 90 del Dlgs 267/2000. Di seguito si riporta un estratto del parere: «Si evidenzia che tale personale è strettamente legato alla figura apicale dell’Ente (Sindaco, Presidente della Provincia) o all’organo esecutivo (Giunta o singoli assessori). Questi collaboratori sono, infatti, assunti specificamente per operare in uffici alle dirette dipendenze di tali organi, istituiti sulla base del regolamento interno dell’Ente. Tali uffici hanno competenze limitate, destinate – come previsto dall’articolo 90 – esclusivamente all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge. È un principio consolidato, anche di rango costituzionale, quello della netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico, affidate agli organi elettivi, e quelle di gestione amministrativa, di competenza della dirigenza. In questo contesto, non può applicarsi neppure l’eccezione prevista dall’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000. Questa norma consente, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e privi di personale dirigenziale, che l’organo politico assuma – per regolamento – anche il ruolo di responsabile dei servizi o degli uffici e adotti atti di natura tecnico-gestionale. Tuttavia, anche in questo caso, l’organo politico si avvale del personale dell’ente assegnato all’ufficio che dirige, non di collaboratori esterni assunti in base all’articolo 90. In conclusione, appare incompatibile – sia con la normativa di settore sia con l’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – l’attribuzione di funzioni tecniche a personale assunto in base all’articolo 90 del Tuel, il cui ruolo è circoscritto al supporto degli organi politici per attività di indirizzo e controllo».
Limiti ai trattamenti economici e inquadramenti nel pubblico impiego
Richiamandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8134 del 27 marzo 2025, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di pubblico impiego contrattualizzato:
trattamenti economici: non è possibile riconoscere trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, neppure se più favorevoli per il dipendente (Cassazione 2 dicembre 2019, n. 31387);
inquadramenti professionali: non possono essere effettuati inquadramenti che non trovino corrispondenza nelle previsioni della contrattazione collettiva. È ammessa unicamente un’adattabilità dei profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nei contratti collettivi, alle esigenze organizzative dell’Ente, purché non si alteri la posizione giuridica ed economica prevista dalle norme contrattuali. Il rapporto di lavoro resta infatti disciplinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva e dalle norme sul lavoro privato (Cassazione 2 dicembre 2019, n. 31387);
trattamento economico non dovuto: il dipendente non può vantare un diritto quesito alla continuazione di un trattamento economico non previsto dal contratto collettivo, anche se più favorevole. In ambito pubblico, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, è irrilevante che il datore di lavoro abbia erogato tali somme in modo consapevole e volontario (Cassazione 9 maggio 2022, n. 14672).
Questi principi si riflettono anche sulla liquidazione del Tfr, che, nel pubblico impiego, può essere riconosciuto esclusivamente in relazione alle retribuzioni dovute secondo una piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche nei casi disciplinati dall’articolo 2126 del Codice civile.
Ritardo nella segnalazione dell’illecito per il procedimento disciplinare
Nella newsletter n. 5 del 19 marzo 2025, l’Aran ha richiamato l’attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4077 del 17 febbraio 2025, sintetizzandone i contenuti principali:
Nel contesto del pubblico impiego, il mancato rispetto del termine di cinque giorni, previsto dall’articolo 55-bis, comma 4, del Dlgs n. 165/2001, per la segnalazione dell’illecito da parte del dirigente all’ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd), non determina automaticamente l’illegittimità della sanzione disciplinare adottata.
Questa violazione assume rilievo solo nei casi in cui il ritardo comprometta significativamente il diritto di difesa del dipendente o comporti una contestazione tardiva dell’addebito disciplinare.
Premi Inail, indicazioni operative e termine di prescrizione
L’Inail ha emanato la circolare n. 26 del 7 aprile 2025 ad oggetto «Indicazioni operative per l’attività ispettiva. Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Termine di prescrizione».